Art. 25 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. La  domanda  di  concessione  di  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o  dalla  data
di stipula dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo  al  ricorso
all'intervento e deve essere  corredata  dell'elenco  nominativo  dei
lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.  Tali
informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome,
per il tramite del sistema informativo unitario delle  politiche  del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui  all'articolo
8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma  1,  lettere
a), e b), nella domanda di  concessione  dell'integrazione  salariale
l'impresa  comunica  inoltre  il  numero  dei  lavoratori  mediamente
occupati  presso  l'unita'  produttiva  oggetto  dell'intervento  nel
semestre precedente, distinti per orario contrattuale. 
  2. La sospensione o la riduzione dell'orario, cosi' come concordata
tra le parti nelle procedure di  cui  all'articolo  24,  decorre  non
prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione
della domanda di cui al comma 1. 
  3. In caso di presentazione tardiva della domanda,  il  trattamento
decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla  presentazione  della
domanda medesima. 
  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazione  della  domanda
derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parziale  o  totale  del
diritto   all'integrazione   salariale,   l'impresa   e'   tenuta   a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  importo  equivalente
all'integrazione salariale non percepita. 
  5. La domanda  di  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale deve  essere  presentata  in  unica  soluzione
contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.  La
concessione  del  predetto  trattamento  avviene  con   decreto   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  l'intero  periodo
richiesto.  Fatte  salve  eventuali  sospensioni   del   procedimento
amministrativo che  si  rendano  necessarie  a  fini  istruttori,  il
decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90  giorni  dalla
presentazione della domanda da parte dell'impresa. 
  6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per  territorio,
nei  tre  mesi  antecedenti   la   conclusione   dell'intervento   di
integrazione  salariale,   procedono   alle   verifiche   finalizzate
all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve
essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro  30  giorni
dalla  conclusione  dell'intervento  straordinario  di   integrazione
salariale autorizzato. Nel caso  in  cui  dalla  relazione  ispettiva
emerga il mancato svolgimento, in tutto o  in  parte,  del  programma
presentato dall'impresa,  il  procedimento  amministrativo  volto  al
riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90
giorni con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano  necessarie
ai fini istruttori. 
  7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali  aziendali  o  la
rappresentanza sindacale unitaria, o  in  mancanza  le  articolazioni
territoriali  delle  associazioni  sindacali  comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una  modifica  del
programma nel corso del suo svolgimento.