Art. 25 
 
 
               Procedimento di computo in diminuzione 
                    delle perdite in accertamento 
 
  1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma e' aggiunto il  seguente:
«Fatte salve le previsioni di cui all'articolo  40-bis  del  presente
decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui
al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto  di
accertamento, fino a  concorrenza  del  loro  importo.  Dai  maggiori
imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui
al periodo precedente, il contribuente ha facolta'  di  chiedere  che
siano computate in diminuzione le perdite pregresse  non  utilizzate,
fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve
presentare un'apposita istanza all'ufficio  competente  all'emissione
dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine
di  proposizione  del  ricorso.  In  tale   caso   il   termine   per
l'impugnazione dell'atto  e'  sospeso  per  un  periodo  di  sessanta
giorni.  L'ufficio  procede  al  ricalcolo  dell'eventuale   maggiore
imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle  sanzioni  correlate,  e
comunica  l'esito  al  contribuente,  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione dell'istanza. Ai fini del presente  comma  per  perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili  alla  data
di chiusura del periodo d'imposta oggetto di  accertamento  ai  sensi
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fatte  salve  le
previsioni  di  cui  all'articolo  9-bis  del  presente  decreto,  il
contribuente  ha  facolta'  di  chiedere  che  siano   computate   in
diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma
dell'articolo 42 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza  del  loro
importo.». 
  3. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3 e' aggiunto  il  seguente:
«3-bis.  A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite   dai   maggiori
imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del  quarto  comma
dell'articolo 42 del presente  decreto,  del  comma  3  dell'articolo
40-bis del presente decreto, del  comma  1-ter  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo
9-bis   del   decreto   legislativo   19   giugno   1997,   n.   218,
l'amministrazione finanziaria  provvede  a  ridurre  l'importo  delle
perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo  84  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nell'ultima dichiarazione dei redditi  presentata.  A  seguito  dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili  effettuato  ai  sensi
del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo  42  del  presente
decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a  ridurre  l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nelle dichiarazioni  dei  redditi  successive  a  quella  oggetto  di
rettifica e, qualora emerga  un  maggiore  imponibile,  procede  alla
rettifica ai sensi del primo e secondo  comma  dell'articolo  42  del
presente decreto.». 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di
presentazione dell'istanza di cui ai  precedenti  commi,  nonche'  le
conseguenti attivita' dell'ufficio competente. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore  il
1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per  i  quali,
alla  predetta  data,  sono  ancora  pendenti  i   termini   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo degli artt. 36-bis  e  42  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 ottobre 1973, n. 268, S.O., come modificati dal presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
              b)  correggere  gli  errori  materiali   commessi   dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
              c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
              d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte  in  misura
          superiore a quella prevista dalla legge; 
              e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
              f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              3-bis. A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'art. 42  del  presente  decreto,  del
          comma 3 dell'art. 40-bis del presente  decreto,  del  comma
          1-ter dell'art. 7 del decreto legislativo 19  giugno  1997,
          n. 218, del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo
          19  giugno  1997,  n.  218,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'art.  42
          del   presente   decreto,   l'amministrazione   finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'art.
          42 del presente decreto. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta." 
              "Art. 42 (Avviso di accertamento). -  Gli  accertamenti
          in rettifica e gli accertamenti d'ufficio  sono  portati  a
          conoscenza dei contribuenti mediante  la  notificazione  di
          avvisi  sottoscritti  dal  capo  dell'ufficio  o  da  altro
          impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 
              L'avviso  di  accertamento  deve  recare  l'indicazione
          dell'imponibile  o  degli   imponibili   accertati,   delle
          aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
          netto delle detrazioni, delle ritenute  di  acconto  e  dei
          crediti d'imposta, e deve essere motivato in  relazione  ai
          presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno
          determinato  e  in  relazione  a  quanto  stabilito   dalle
          disposizioni di cui ai precedenti articoli che  sono  state
          applicate, con  distinto  riferimento  ai  singoli  redditi
          delle varie categorie e con la  specifica  indicazione  dei
          fatti e delle circostanze che  giustificano  il  ricorso  a
          metodi induttivi o sintetici e delle  ragioni  del  mancato
          riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione
          fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto
          dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto  che
          lo richiama salvo che  quest'ultimo  non  ne  riproduca  il
          contenuto essenziale. 
              L'accertamento  e'  nullo  se  l'avviso  non  reca   la
          sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione  di  cui  al
          presente  articolo  e  ad   esso   non   e'   allegata   la
          documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. 
              Fatte salve le previsioni di cui  all'art.  40-bis  del
          presente  decreto,  sono  computate  in   diminuzione   dei
          maggiori imponibili di cui  al  secondo  comma  le  perdite
          relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino
          a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che
          residuano dall'eventuale computo in diminuzione di  cui  al
          periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere
          che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non
          utilizzate, fino a concorrenza  del  loro  importo.  A  tal
          fine, il contribuente deve presentare  un'apposita  istanza
          all'ufficio   competente   all'emissione   dell'avviso   di
          accertamento di cui al secondo comma, entro il  termine  di
          proposizione del ricorso.  In  tale  caso  il  termine  per
          l'impugnazione dell'atto  e'  sospeso  per  un  periodo  di
          sessanta   giorni.   L'ufficio   procede    al    ricalcolo
          dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli  interessi  e
          delle   sanzioni   correlate,   e   comunica   l'esito   al
          contribuente, entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione
          dell'istanza.  Ai  fini  del  presente  comma  per  perdite
          pregresse devono intendersi quelle che  erano  utilizzabili
          alla data di chiusura  del  periodo  d'imposta  oggetto  di
          accertamento ai  sensi  dell'art.  8  e  dell'art.  84  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.". 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno  1997,  n.   218   (Disposizioni   in   materia   di
          accertamento con adesione e di  conciliazione  giudiziale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 7 (Atto  di  accertamento  con  adesione).  -  1.
          L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto  in
          duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
          dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
          separatamente  per  ciascun  tributo,  gli  elementi  e  la
          motivazione su cui la  definizione  si  fonda,  nonche'  la
          liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
          altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 
              1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare  da  un
          procuratore  munito  di  procura  speciale,   nelle   forme
          previste dall'art. 63  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. 
              1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'art.  9-bis
          del  presente  decreto,  il  contribuente  ha  facolta'  di
          chiedere che siano computate in  diminuzione  dai  maggiori
          imponibili le perdite di cui al quarto comma  dell'art.  42
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza  del  loro
          importo.". 
              -  Il  testo  dell'art.  43  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 600 del  1973  (Disposizioni
          comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte   sui
          redditi), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  ottobre
          1973, n. 268, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere notificato fino  al  31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata. 
              In caso di violazione che comporta obbligo di  denuncia
          ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura  penale  per
          uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata  commessa  la  violazione.  Il  raddoppio  non  opera
          qualora   la   denuncia   da   parte   dell'Amministrazione
          finanziaria, in cui e' ricompresa la  Guardia  di  finanza,
          sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria  dei
          termini di cui ai commi precedenti. 
              Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.".