Art. 25 
                      Interoperabilita' del FSE 
 
  1. Ciascuna regione o provincia  autonoma  espone  verso  le  altre
regioni  e   province   autonome   servizi   specifici   a   supporto
dell'interoperabilita'  del  FSE  al  fine  di  garantire  almeno  le
seguenti funzionalita': 
    a) la ricerca dei documenti del FSE di cui all'articolo 2; 
    b) il recupero dei documenti del FSE di cui all'articolo 2. 
  2. I servizi di cui al comma 1, esposti tramite  porta  di  dominio
nel  rispetto  delle  regole  tecniche  del   Sistema   Pubblico   di
Connettivita', devono soddisfare le richieste  provenienti  da  altre
regioni o province autonome solo se il richiedente possiede i diritti
di accesso necessari, verificati sulla base  di  specifici  attributi
allegati nelle richieste stesse che sono certificati dalla regione  o
provincia  autonoma  richiedente  rispettando  le  modalita'  di  cui
all'articolo 23. 
  3. Le interfacce dei servizi, delle  modalita'  di  utilizzo  degli
stessi  e  del  modello  informativo  condiviso  sono  indicate   nel
disciplinare tecnico. 
  4. Ai fini di garantire l'interoperabilita' semantica  nei  diversi
contesti regionali, nazionali ed europei, le  informazioni  contenute
nel  FSE  sono  interscambiate  mediante  l'utilizzo  esclusivo   dei
formati, delle codifiche e delle classificazioni di cui  all'articolo
24, comma 1.