Art. 25 
 
 
       Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti 
 
  1. Il GSE  provvede  alla  liquidazione  degli  importi  dovuti  in
applicazione  del  presente  decreto  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 
  2. All'art. 2, comma 1, lettera a)  secondo  periodo,  del  decreto
ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  2
gennaio 2009,  n.  1,  la  locuzione  «energia  immessa  nel  sistema
elettrico» va intesa come  energia  elettrica  prodotta  da  impianti
oggetto di incentivazione e immessa  in  rete,  al  netto  di  quella
eventualmente prelevata attraverso punti di connessione  distinti  ai
fini dell'alimentazione dei servizi ausiliari dei medesimi impianti. 
  3.  L'Autorita'  definisce  le  modalita'  con  le  quali   trovano
copertura  sulle  componenti  tariffarie  dell'energia  elettrica  le
risorse  necessarie  per  l'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al
presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del
GSE. 
  4. L'Autorita' definisce le modalita' per il ritiro, da  parte  del
GSE,  dell'energia  elettrica  immessa   in   rete   dagli   impianti
incentivati con la tariffa  onnicomprensiva  ai  sensi  del  presente
decreto, stabilendo altresi' le  modalita'  di  cessione  al  mercato
della medesima energia elettrica da parte del GSE. 
  5. A fini del presente decreto, i consumi attribuibili  ai  servizi
ausiliari sono calcolati secondo le modalita'  di  cui  all'art.  22,
comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.