Art. 25 
 
          (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del  codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte  all'applicazione  delle
disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti  trasmettono
al     soprintendente     territorialmente     competente,      prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita' dell'intervento
o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai  fini  archeologici,  ivi
compresi  gli  esiti  delle  indagini  geologiche   e   archeologiche
preliminari,  con  particolare  attenzione  a  idatidi   archivio   e
bibliografici  reperibili,   all'esito   delle   ricognizioni   volte
all'osservazione dei terreni, alla lettura  della  geomorfologia  del
territorio, nonche', per le opere a rete,  alle  fotointerpretazioni.
Le stazioni appaltanti raccolgono ed  elaborano  tale  documentazione
mediante  i  dipartimenti  archeologici  delle  universita',   ovvero
mediante  i  soggetti  in   possesso   di   diploma   di   laurea   e
specializzazione  in  archeologia  o  di  dottorato  di  ricerca   in
archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata  non  e'
richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione  o
scavi  a  quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
esistenti. 
  2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei  soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  sentita  una
rappresentanza  dei  dipartimenti   archeologici   universitari,   si
provvede a disciplinare i criteri per  la  tenuta  di  detto  elenco,
comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti  i  soggetti
interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si
applica l'articolo 216, comma 7. 
  3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e
delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza  di  un
interesse archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
richiedere motivatamente, entro  il  termine  di  trenta  giorni  dal
ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui
al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dai  commi  8  e  seguenti.  Per   i   progetti   di   grandi   opere
infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico  e'  stabilito  in
sessanta giorni. 
  4. In caso di incompletezza della  documentazione  trasmessa  o  di
esigenza  di  approfondimenti  istruttori,  il  soprintendente,   con
modalita' anche informatiche,  richiede  integrazioni  documentali  o
convoca il responsabile  unico  del  procedimento  per  acquisire  le
necessarie informazioni integrative. La richiesta di  integrazioni  e
informazioni sospende il  termine  di  cui  al  comma  3,  fino  alla
presentazione delle stesse. 
  5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il  ricorso
amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio. 
  6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura
di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di  cui  al  comma3,  ovvero
tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di  saggi
archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione  di
nuove informazioni o di emersione, nel corso  dei  lavori,  di  nuovi
elementi  archeologicamente  rilevanti,  che  inducano   a   ritenere
probabile la sussistenza in sito dire periti  archeologici.  In  tale
evenienza il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi,
alla comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  verifica  o  di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli  12  e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
  7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche  e  ai
parchi archeologici di cui  all'articolo  101  del  codice  dei  beni
culturali e del  paesaggio,  per  i  quali  restano  fermi  i  poteri
autorizzatori e cautelari  ivi  previsti,  compresa  la  facolta'  di
prescrivere  l'esecuzione,  a  spese   del   committente   dell'opera
pubblica, di saggi archeologici.  Restano  altresi'  fermi  i  poteri
previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni  culturali  e
del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori  e  cautelari  previsti
per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma
1, lettera m), del medesimo codice. 
  8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse  archeologico
si  articola  in  due  fasi  costituenti   livelli   progressivi   di
approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione  della  fase
successiva dell'indagine e'  subordinata  all'emersione  di  elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase  precedente.  La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel  compimento  delle  seguenti  indagini  e  nella  redazione   dei
documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
  a) esecuzione di carotaggi; 
  b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di  sondaggi  e
di scavi, anche in estensione  tali  da  assicurare  una  sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori. 
  9. La procedura  si  conclude  in  un  termine  predeterminato  dal
soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con
la redazione della relazione archeologica definitiva,  approvata  dal
soprintendente di settore territorialmente competente.  La  relazione
contiene una descrizione analitica delle  indagini  eseguite,  con  i
relativi  esiti  di  seguito  elencati,  e   detta   le   conseguenti
prescrizioni: 
  a) contesti in cui lo scavo  stratigrafico  esaurisce  direttamente
l'esigenza di tutela; 
  b) contesti che non evidenziano reperti  leggibili  come  complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali
sono possibili interventi di  reinterro,  smontaggio,  rimontaggio  e
musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
  c) complessi  la  cui  conservazione  non  puo'  essere  altrimenti
assicurata  che  in  forma  contestualizzata   mediante   l'integrale
mantenimento in sito. 
  10.  Per  l'esecuzione  dei  saggi  e  degli   scavi   archeologici
nell'ambito  della  procedura  di  cui  al  presente   articolo,   il
responsabile  unico  del  procedimento  puo'  motivatamente  ridurre,
previo accordo con la  soprintendenza  archeologica  territorialmente
competente, i livelli di progettazione,  nonche'  i  contenuti  della
progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati  e
ai documenti  progettuali  gia'  comunque  acquisiti  agli  atti  del
procedimento. 
  11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a),  la  procedura  di
verifica preventiva dell'interesse archeologico si  considera  chiusa
con  esito  negativo  e  accertata   l'insussistenza   dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi  di  cui
al comma  9,  lettera  b),  la  soprintendenza  determina  le  misure
necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la
protezione dei rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti,  salve  le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli  rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di  cui  al  comma  9,  lettera  c),  le
prescrizioni sono incluse  nei  provvedimenti  di  assoggettamento  a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo avvia  il  procedimento  di
dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del  predetto  codice  dei
beni culturali e del paesaggio. 
  12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
e' condotta sotto  la  direzione  della  soprintendenza  archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carico  della  stazione
appaltante. 
  13. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore   del   presente   codice,   sono   individuati   procedimenti
semplificati, con  termini  certi  che  garantiscano  la  tutela  del
patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera. 
  14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui  al  presente
articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla  richiesta  di
cui al comma 3,stipula un apposito accordo con la stazione appaltante
per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il
responsabile  del  procedimento  e  con  gli  uffici  della  stazione
appaltante.  Nell'accordo  le  amministrazioni  possono  graduare  la
complessita' della procedura di cui al presente articolo, in  ragione
della  tipologia  e  dell'entita'  dei  lavori  da  eseguire,   anche
riducendole  fasi  e  i   contenuti   del   procedimento.   L'accordo
disciplina, altresi', le forme di documentazione  e  di  divulgazione
dei risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei  dati
raccolti,  la  produzione  di  edizioni  scientifiche  e  didattiche,
eventuali ricostruzioni virtuali volte alla  comprensione  funzionale
dei complessi antichi, eventuali mostre  ed  esposizioni  finalizzate
alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 
  15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di  cui
al regolamento di attuazione dell'articolo 4  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata  del  procedimento
di cui ai commi 8 e seguenti. 
  16.Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento   e   Bolzano
disciplinano  la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza  sulla  base  di  quanto
disposto dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 25 
              - Si  riporta  l'articolo  28,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137). 
              "Articolo 28 (Misure cautelari e preventive) 
              (Omissis) 
              4.  In  caso  di  realizzazione  di   lavori   pubblici
          ricadenti in aree di interesse archeologico,  anche  quando
          per  esse  non  siano  intervenute  la  verifica   di   cui
          all'articolo  12,  comma  2,  o  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo  13,   il   soprintendente   puo'   richiedere
          l'esecuzione di saggi archeologici  preventivi  sulle  aree
          medesime a spese del committente.". 
              - Si riporta l'articolo 16 del decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137). 
              "Articolo  16  (Ricorso   amministrativo   avverso   la
          dichiarazione) 
              1. Avverso il provvedimento conclusivo  della  verifica
          di  cui  all'articolo  12  o  la   dichiarazione   di   cui
          all'articolo 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi
          di legittimita' e di  merito,  entro  trenta  giorni  dalla
          notifica della dichiarazione. 
              2. La proposizione del ricorso comporta la  sospensione
          degli effetti del  provvedimento  impugnato.  Rimane  ferma
          l'applicazione,  in  via  cautelare,   delle   disposizioni
          previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e  dalla
          sezione I del Capo IV del presente Titolo. 
              3.  Il  Ministero,   sentito   il   competente   organo
          consultivo, decide sul ricorso entro il termine di  novanta
          giorni dalla presentazione dello stesso. 
              4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla  o
          riforma l'atto impugnato. 
              5.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.". 
              - Si riportano  gli  articoli  12  e  13,  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137). 
              "Articolo 12 (Verifica dell'interesse culturale) 
              1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
          opera di autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione
          risalga ad oltre cinquanta anni,  se  mobili,  o  ad  oltre
          settanta  anni,   se   immobili,   sono   sottoposte   alle
          disposizioni della presente Parte fino  a  quando  non  sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.". 
              "Articolo 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale) 
              1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella  cosa
          che   ne   forma    oggetto,    dell'interesse    richiesto
          dall'articolo 10, comma 3. 
              2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di  cui
          all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti  a
          tutela anche  qualora  i  soggetti  cui  essi  appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.". 
              - Si riporta l'articolo 101, del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137) 
              "Articolo 101 (Istituti e luoghi della cultura) 
              1. Ai fini del presente codice sono istituti  e  luoghi
          della cultura i musei, le biblioteche  e  gli  archivi,  le
          aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
              a) «museo», una struttura  permanente  che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
              b)   «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
              c) «archivio», una struttura permanente che  raccoglie,
          inventaria e  conserva  documenti  originali  di  interesse
          storico e ne assicura la  consultazione  per  finalita'  di
          studio e di ricerca; 
              d) «area archeologica», un  sito  caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
              e)  «parco  archeologico»,   un   ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
              f) «complesso monumentale», un insieme formato  da  una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale." 
              - Si  riporta  l'articolo  28,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137). 
              "Articolo 28 (Misure cautelari e preventive) 
              (Omissis) 
              2. Al soprintendente spetta  altresi'  la  facolta'  di
          ordinare  l'inibizione  o  la  sospensione  di   interventi
          relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche  quando
          per esse non siano ancora intervenute la  verifica  di  cui
          all'articolo  12,  comma  2,  o  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 13. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta l'articolo 142, comma 1, lettera  m),  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Articolo 142 (Aree tutelate per legge) 
              1. Sono comunque  di  interesse  paesaggistico  e  sono
          sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: 
              (Omissis) 
              m) le zone di interesse archeologico 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 4, della legge 7  agosto  2015,
          n. 124 (Deleghe al Governo in materia  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art.   4.   (Norme   per    la    semplificazione    e
          l'accelerazione dei procedimenti amministrativi) 
              1. Con regolamento da emanare, ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   sono   dettate   norme   di   semplificazione    e
          accelerazione dei procedimenti amministrativi,  sulla  base
          delle seguenti norme generali regolatrici della materia: 
              a)   individuazione   dei    tipi    di    procedimento
          amministrativo,   relativi   a    rilevanti    insediamenti
          produttivi, a opere di interesse generale  o  all'avvio  di
          attivita'  imprenditoriali,   ai   quali   possono   essere
          applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; 
              b) individuazione in concreto da parte  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   nell'ambito   dei   tipi   di
          procedimento  indicati  alla  lettera   a),   dei   singoli
          interventi   con   positivi   effetti    sull'economia    o
          sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle
          lettere c) e seguenti; 
              c) previsione, per ciascun procedimento,  dei  relativi
          termini, ridotti in misura non superiore al  50  per  cento
          rispetto a quelli  applicabili  ai  sensi  dell'articolo  2
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni; 
              d)  per  i  procedimenti  di  cui  alla   lettera   b),
          attribuzione, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
          di poteri  sostitutivi  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o a un suo delegato; 
              e)  previsione,  per  i  procedimenti  in   cui   siano
          coinvolte  amministrazioni  delle  regioni  e  degli   enti
          locali, di idonee forme di raccordo per la definizione  dei
          poteri sostitutivi di cui alla lettera d); 
              f)  definizione  dei  criteri  di   individuazione   di
          personale in servizio presso le amministrazioni  pubbliche,
          in   possesso   di   specifiche   competenze   tecniche   e
          amministrative, di cui possono  avvalersi  i  titolari  dei
          poteri  sostitutivi  di   cui   alla   lettera   d)   senza
          riconoscimento   di   trattamenti   retributivi   ulteriori
          rispetto a quelli in godimento e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.".