Art. 25 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio prodotti privi dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'articolo 2 e' punito con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui al comma 1. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuna violazione. 4. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, all'autorita' competente per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti.
Nota all'art. 25: La legge del 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.