Art. 25 Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, e' l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. 2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale e' riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualita' di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonche' al Corpo della guardia di finanza, in qualita' di forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Note all'art. 25: - Il testo degli articoli 7 e 10 della Decisione del Consiglio n. 2009/917/GAI sull'uso dell'informatica nel settore doganale, pubblicata nella G.U.U.E. 10 dicembre 2009, n. L 323, cosi' recita: « Art. 7. - 1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale e' riservato alle autorita' nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorita' nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono altresi' comprendere altre autorita' competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'art. 1, paragrafo 2. 2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'art. 27 un elenco delle proprie autorita' competenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorita', a quali dati puo' avere accesso e per quali scopi. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio puo', mediante decisione unanime, consentire l'accesso al sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Per prendere questa decisione il Consiglio tiene conto di tutti gli accordi bilaterali vigenti e di ogni parere in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati da parte dell'autorita' comune di controllo di cui all'art. 25.». «Art. 10. - 1. Ciascuno Stato membro designa un'amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. 2. L'amministrazione di cui al paragrafo 1 e' responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza della presente decisione. 3. Gli Stati membri si comunicano il nome dell'amministrazione di cui al paragrafo 1.». - Il decreto legislativo n. 68/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, riguarda l'«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.».