Art. 25
Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30
novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10
della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009,
sull'uso dell'informatica nel settore doganale, e' l'amministrazione
doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema
informativo doganale.
2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo
doganale e' riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione
2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualita' di
amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonche' al
Corpo della guardia di finanza, in qualita' di forza di polizia
economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Note all'art. 25:
- Il testo degli articoli 7 e 10 della Decisione del
Consiglio n. 2009/917/GAI sull'uso dell'informatica nel
settore doganale, pubblicata nella G.U.U.E. 10 dicembre
2009, n. L 323, cosi' recita:
« Art. 7. - 1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel
sistema informativo doganale e' riservato alle autorita'
nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali
autorita' nazionali sono le amministrazioni doganali, ma
possono altresi' comprendere altre autorita' competenti, in
base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello
Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo
scopo previsto all'art. 1, paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri
e al comitato di cui all'art. 27 un elenco delle proprie
autorita' competenti designate a norma del paragrafo 1 del
presente articolo per accedere direttamente al sistema
informativo doganale e precisa, per ciascuna autorita', a
quali dati puo' avere accesso e per quali scopi.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio puo',
mediante decisione unanime, consentire l'accesso al sistema
informativo doganale ad organizzazioni internazionali o
regionali. Per prendere questa decisione il Consiglio tiene
conto di tutti gli accordi bilaterali vigenti e di ogni
parere in merito all'adeguatezza delle misure di protezione
dei dati da parte dell'autorita' comune di controllo di cui
all'art. 25.».
«Art. 10. - 1. Ciascuno Stato membro designa
un'amministrazione doganale competente responsabile a
livello nazionale del sistema informativo doganale.
2. L'amministrazione di cui al paragrafo 1 e'
responsabile del corretto funzionamento del sistema
informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure
necessarie per garantire l'osservanza della presente
decisione.
3. Gli Stati membri si comunicano il nome
dell'amministrazione di cui al paragrafo 1.».
- Il decreto legislativo n. 68/2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, riguarda
l'«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78.».