Art. 25 Requisiti dei prodotti 1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualita' dei prodotti di cui all'articolo 24, nonche' gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.
Note all'art. 25: - Il testo della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 luglio 1998, n. L 204.