Art. 25 
 
 
                       Requisiti dei prodotti 
 
  1. I requisiti qualitativi minimi ed  i  criteri  di  qualita'  dei
prodotti di  cui  all'articolo  24,  nonche'  gli  ingredienti,  sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
previo  perfezionamento,  con  esito  positivo,  della  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 22 giugno  1998,  da  adottare  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. I prodotti di  cui  al  presente  capo  che  non  raggiungono  i
requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere
rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso,  per  ottenere
prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La  rilavorazione
deve  essere  autorizzata  dall'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo  della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una
          procedura d'informazione nel settore delle  norme  e  delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della  societa'  dell'informazione,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  21  luglio
          1998, n. L 204.