Art. 25 
 
 
          Disposizioni transitorie in materia di personale 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione
del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche
in  relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  24.  L'elenco  del
personale  eccedente,  con  la  puntuale  indicazione   dei   profili
posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio  la  societa'
ha sede legale secondo modalita' stabilite da un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2.  Le  regioni  formano  e  gestiscono  l'elenco  dei   lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1  e  agevolano  processi  di
mobilita' in ambito regionale, con modalita' definite dal decreto  di
cui al medesimo comma. 
  3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui  al
comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro, che gestisce l'elenco  dei  lavoratori  dichiarati
eccedenti e non ricollocati. 
  4. Fino al 30 giugno 2018, le societa'  a  controllo  pubblico  non
possono procedere a nuove assunzioni a  tempo  indeterminato  se  non
attingendo, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma  1,
agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. 
  5. Esclusivamente ove  sia  indispensabile  personale  con  profilo
infungibile inerente a specifiche competenze  e  lo  stesso  non  sia
disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e  3,  le  regioni,  fino
alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare,  in
deroga a quanto previsto dal comma  4,  l'avvio  delle  procedure  di
assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza  del  suddetto
termine, l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per  le
politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate dallo Stato,
prima e dopo la scadenza del suddetto  termine,  l'autorizzazione  e'
accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle  disposizioni
del  presente  articolo  sono  nulli  e  i   relativi   provvedimenti
costituiscono grave irregolarita' ai  sensi  dell'articolo  2409  del
codice civile. 
  7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le societa'
a prevalente capitale privato di cui all'articolo  17  che  producono
servizi di interesse generale  e  che  nei  tre  esercizi  precedenti
abbiano prodotto un risultato positivo. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo  del
          Codice civile», si veda la nota all'art. 13.