Art. 25 
 
                      Modifiche all'articolo 29 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Qualificazione  e
accreditamento»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I soggetti che intendono  avviare  la  prestazione  di  servizi
fiduciari qualificati o svolgere  l'attivita'  di  gestore  di  posta
elettronica certificata, di gestore dell'identita'  digitale  di  cui
all'articolo 64, di conservatore  di  documenti  informatici  di  cui
all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente,  di
qualificazione  o  di  accreditamento,  allegando  alla  stessa   una
relazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai
sensi del Regolamento  CE  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2,  della  legge
23 luglio 2009, n. 99.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  richiedente  deve  trovarsi  nelle   condizioni   previste
dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3,  del
presente decreto  e  dall'articolo  14,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,  il  richiedente
deve inoltre  possedere  i  requisiti  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai  seguenti
criteri: 
    a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro  il
limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione  al  livello
di servizio offerto; 
    b) per quanto riguarda le garanzie assicurative,  graduazione  in
modo da  assicurarne  l'adeguatezza  in  proporzione  al  livello  di
servizio offerto.»; 
    e) al comma 4 la parola:  «accreditamento»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «qualificazione o di accreditamento»; 
    f) al comma 6 dopo la parola: «elenco» sono inserite le seguenti:
«di fiducia»; 
    g) i commi 7 e 8 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
               «Art. 29. Qualificazione e accreditamento 
                
              1. I soggetti che intendono avviare la  prestazione  di
          servizi fiduciari qualificati  o  svolgere  l'attivita'  di
          gestore  di  posta  elettronica  certificata,  di   gestore
          dell'identita'  digitale  di  cui   all'articolo   64,   di
          conservatore di documenti informatici di  cui  all'articolo
          44-bis presentano  all'AgID  domanda,  rispettivamente,  di
          qualificazione o di accreditamento, allegando  alla  stessa
          una relazione di valutazione della  conformita'  rilasciata
          da  un   organismo   di   valutazione   della   conformita'
          accreditato dall'organo designato ai sensi del  Regolamento
          CE 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9
          luglio 2008 e dell'articolo 4,  comma  2,  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99. 
              2.  Il  richiedente  deve  trovarsi  nelle   condizioni
          previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS. 
                
              3. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  44-bis,
          comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n.  68,  il  richiedente  deve  inoltre  possedere  i
          requisiti  individuati  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri  da  fissare  in  base  ai  seguenti
          criteri: 
              a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione
          entro il limite massimo  di  cinque  milioni  di  euro,  in
          proporzione al livello di servizio offerto; 
              b)  per  quanto  riguarda  le  garanzie   assicurative,
          graduazione  in  modo  da  assicurarne   l'adeguatezza   in
          proporzione al livello di servizio offerto. 
              4. La domanda di qualificazione o di accreditamento  si
          considera   accolta   qualora    non    venga    comunicato
          all'interessato il provvedimento di diniego  entro  novanta
          giorni dalla data di presentazione della stessa. 
              5. Il termine di cui al comma 4,  puo'  essere  sospeso
          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la
          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella
          disponibilita' di DigitPA o che questo non possa  acquisire
          autonomamente.  In  tale  caso,  il  termine   riprende   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
              6. A seguito dell'accoglimento della  domanda,  DigitPA
          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco
          di  fiducia  pubblico,   tenuto   da   DigitPA   stesso   e
          consultabile   anche   in   via   telematica,    ai    fini
          dell'applicazione della disciplina in questione. 
              7. - 8. (abrogati) 
              9. Alle attivita' previste dal presente articolo si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di DigitPA, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.»