Art. 25 
 
 
                   Rilancio del sistema produttivo 
 
  1. Per garantire ai territori dei Comuni  di  cui  all'articolo  1,
percorsi di sviluppo economico  sostenibile  e  per  sostenere  nuovi
investimenti  produttivi,  anche   attraverso   l'attrazione   e   la
realizzazione  di  progetti  imprenditoriali   di   nuovi   impianti,
ampliamento di impianti  esistenti  e  riconversione  produttiva,  si
prevede  l'applicazione,  nei  limiti  delle  risorse  effettivamente
disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge  1°  aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989, n. 181,  come  disciplinato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di  cui
al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,
provvede a riconoscere i Comuni di cui all'allegato 1, quale area  in
cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  27   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.