Articolo 25 Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto 1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto puo' essere rinominato. 2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia. 3. Il cancelliere aggiunto e' responsabile dell'organizzazione e delle attivita' delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorita' del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare: a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado; b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado. 4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.