Art. 25 
 
           Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale 
 
  1. Le contribuzioni addizionali di cui all'articolo 1,  comma  848,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di
qualsiasi  obbligazione,  perdita,  costo  e  qualsivoglia  onere   o
passivita' a carico  del  Fondo  di  risoluzione  nazionale  comunque
derivanti o connesse con  l'esecuzione  dei  Provvedimenti  di  avvio
delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia,  anche
in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate. 
  2. La Banca d'Italia puo' determinare l'importo delle contribuzioni
addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai  fini  di
cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo  di
risoluzione unico ai sensi degli articoli 70  e  71  del  regolamento
(UE) n. 806/2014, non  oltre  i  due  anni  successivi  a  quello  di
riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e puo' stabilire
che dette contribuzioni siano  dovute  in  un  arco  temporale  dalla
stessa definito, non superiore  a  cinque  anni;  la  Banca  d'Italia
comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno  del  suddetto
periodo. 
  3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente,  l'importo
delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle  banche  aventi  sede
legale  in   Italia   e   dalle   succursali   italiane   di   banche
extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico,  alla
data di riferimento individuata dal Comitato stesso,  ai  fini  della
contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per  il  medesimo
anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali  sono
quelli  stabiliti  dal  Comitato  di   risoluzione   unico   per   le
contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.