Art. 25 
 
Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi  di
  gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza. 
 
  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  mettono  a  disposizione
degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono
i diritti nel quadro di  un  accordo  di  rappresentanza,  almeno  le
seguenti  informazioni  in  relazione  al   periodo   cui   esse   si
riferiscono: 
    a) i proventi dei diritti  attribuiti,  gli  importi  pagati  per
ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo  per  i  diritti
che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali
proventi dei diritti  attribuiti  non  ancora  pagati  per  qualsiasi
periodo; 
    b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonche'
quelle applicate a titolo diverso dalle spese  di  gestione  a  norma
dell'articolo 21; 
    c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli
altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza; 
    d) le delibere adottate dall'assemblea generale o da altro organo
competente nella misura in cui esse  siano  pertinenti  in  relazione
alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe  a  disposizione
almeno una volta l'anno e per via elettronica.