Art. 25 
 
 
(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province  e
                        citta' metropolitane) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 140, sono inseriti i seguenti: 
  "140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma  140,
per un importo pari a 400 milioni di euro, e' attribuita alle Regioni
a statuto ordinario per le medesime finalita' ed e' ripartita secondo
gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a
statuto ordinario sono tenute  ad  effettuare  investimenti  nuovi  e
aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno
2017. A tal fine, entro il 31 luglio  2017,  le  medesime  Regioni  a
statuto ordinario adottano gli  atti  finalizzati  all'impiego  delle
risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel  medesimo  anno
2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti
che le singole Regioni sono chiamate  a  realizzare,  secondo  quanto
stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o  aggiuntivi
qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: 
  a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017  -
2019 incrementando  gli  stanziamenti  riguardanti  gli  investimenti
diretti e indiretti per  la  quota  di  rispettiva  competenza,  come
indicata nella tabella di seguito riportata; 
  b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un
importo pari ai valori indicati nella tabella  di  seguito  riportata
rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati
nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse
del Fondo pluriennale vincolato. 
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata  entro  il  31  marzo  2018,
mediante apposita comunicazione al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso
di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli
obiettivi indicati per ciascuna  Regione  nella  tabella  di  seguito
riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza,
un valore positivo del saldo di cui al comma  466,  si  applicano  le
sanzioni di cui commi 475 e 476. 
    

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|                 |             |       SNF      |        IN         |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|                 |             | Riparto quota  | Quote investimenti|
|  Regioni        | Percentuale |      fondo     | nuovi e aggiuntivi|
|                 |             |  investimenti  |                   |
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|Abruzzo          |      3,16%  | 12.650.315,79  |   4.187.920,33    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Basilicata       |      2,50%  |  9.994.315,79  |   3.308.644,54    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Calabria         |      4,46%  | 17.842.315,79  |   5.906.745,60    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Campania         |     10,54%  | 42.159.368,42  |  13.956.969,86    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Emilia-Romagna   |      8,51%  | 34.026.315,79  |  11.264.501,39    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Lazio            |     11,70%  | 46.813.263,16  |  15.497.653,96    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Liguria          |      3,10%  | 12.403.157,89  |   4.106.098,06    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Lombardia        |     17,48%  | 69.930.105,26  |  23.150.545,37    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Marche           |      3,48%  | 13.929.473,68  |   4.611.388,92    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Molise           |      0,96%  |  3.828.842,11  |   1.267.548,25    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Piemonte         |      8,23%  | 32.908.842,11  |  10.894.558,78    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Puglia           |      8,15%  | 32.610.736,84  |  10.795.870,25    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Toscana          |      7,82%  | 31.269.263,16  |  10.351.771,86    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Umbria           |      1,96%  |  7.848.210,53  |   2.598.170,75    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|Veneto           |      7,95%  | 31.785.473,68  |  10.522.664,71    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+
|TOTALE           |    100,00%  |400.000.000,00  | 132.421.052,63    |
+-----------------+-------------+----------------+-------------------+

    
  140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140,  per  un  importo
pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni  di  euro  per
l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro
per  l'anno  2020,  e'  attribuita  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  alle  province  e  alle   citta'
metropolitane per il finanziamento degli  interventi  in  materia  di
edilizia scolastica coerenti con la  Programmazione  triennale.  Tali
risorse  possono  essere   destinate   anche   all'attuazione   degli
interventi di adeguamento alla  normativa  in  materia  di  sicurezza
antincendio. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa
di cui al predetto comma 140. Le province e le  citta'  metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di  riferimento,
mediante  apposita  comunicazione   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso
di  mancata  o  parziale   realizzazione   degli   investimenti,   le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 140". 
  2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  al  comma
142, le parole "di cui ai commi 140  e  141"  sono  sostituite  dalle
seguenti parole: "di cui ai commi 140, 140-bis e 140-ter e 141.