Art. 25 
 
                  Cambio di denominazione dei gradi 
 
  1. L'articolo 173 del codice dell'ordinamento militare  di  cui  al
decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei  carabinieri).
-   1.   L'organizzazione   territoriale,   componente   fondamentale
dell'Arma, comprende: 
    a) Comandi interregionali, retti da generale di  corpo  d'armata,
che esercitano funzioni di alta  direzione,  di  coordinamento  e  di
controllo nei confronti dei comandi legionali, nonche' assicurano  la
gestione della disciplina e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica; 
    b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o piu'
regioni amministrative, retti da generale di divisione o di  brigata,
cui  risale  la  responsabilita'  della  gestione  del  personale   e
competono le funzioni di direzione, di coordinamento e  di  controllo
delle  attivita'  dei   comandi   provinciali,   nonche'   assicurano
attraverso  i  propri  organi,  il  sostegno  tecnico,  logistico   e
amministrativo di tutti i reparti dell'Arma  dislocati  nell'area  di
competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; 
    c) Comandi  provinciali,  retti  da  generale  di  brigata  o  da
colonnello,  cui  sono  attribuite,  le  funzioni  di  direzione,  di
coordinamento  e  di  controllo  dei   reparti   dipendenti,   e   la
responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative
e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia  anche  da
reparti di altre organizzazioni dell'Arma; 
    d) Comandi a  livello  infraprovinciale,  retti  da  ufficiale  e
differentemente  strutturati  in  rapporto  alla  loro  estensione  e
rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la  responsabilita'
della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo  del
territorio e di contrasto  delle  manifestazioni  di  criminalita'  a
rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari; 
    e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma
dei carabinieri a livello  locale,  cui  compete  la  responsabilita'
diretta del controllo  del  territorio  e  delle  connesse  attivita'
istituzionali, nonche'  l'assolvimento  dei  compiti  militari.  Sono
retti,  di  massima  e  in  relazione  alla  rilevanza   dell'impegno
operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo. 
  2.  L'organizzazione  territoriale,  struttura  essenziale  per  il
controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle
altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle  attivita'  di
rispettiva competenza.».