Art. 25 
 
 
              Coordinamento degli Organismi notificati 
 
  1. I rappresentanti  in  seno  al  gruppo  di  coordinamento  degli
Organismi notificati, di cui all'articolo 55 del regolamento (UE)  n.
305/2011, sono nominati dal Ministero dello  sviluppo  economico,  su
designazione del Comitato di cui all'articolo 3. 
  2. Ai rappresentanti  di  cui  al  comma  1  non  sono  corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti,  comunque
denominati.   Le   Amministrazioni   interessate   provvedono    agli
adempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 25: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.