Art. 25 Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 novembre 2017 Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2385
Note all'art. 25: - Il testo dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 217 (Abrogazioni).- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: (Omissis). u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; (Omissis).». - Per il testo degli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si vedano le note alle premesse.