Art. 25 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero  1,  del
codice, sono abrogati gli articoli da  343  a  356  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 2 novembre 2017 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2385 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'articolo  217,  comma  1,  lettera  u),
          numero 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50 e' il seguente: 
                «Art. 217 (Abrogazioni).- 1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo  216,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  codice,  sono  o  restano
          abrogati, in particolare: (Omissis). 
              u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2010, n. 207, con  effetto:1)  dalla  data  di  entrata  in
          vigore degli atti attuativi del presente  codice,  i  quali
          operano la ricognizione delle disposizioni del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  da  esse
          sostituite; 
          (Omissis).». 
              - Per il testo degli articoli da 343 a 356 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  si
          vedano le note alle premesse.