Art. 25 Aggiornamento e disposizioni attuative 1. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, anche su proposta della Cabina di Regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono aggiornare con successivi decreti: a) il riparto delle risorse di cui all'art. 5; b) la forma e l'intensita' delle agevolazioni di cui agli articoli 8, 9, 14 e 15, anche in relazione alle fattispecie di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 102/2014 non regolate con il presente decreto. 2. Con decreti del direttore generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, e del direttore generale della Direzione generale clima ed energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori disposizioni, criteri e modalita' operative per l'accesso, la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al presente decreto.