Art. 24. Rilevazione dell'orario e ritardi 1. Il rispetto dell'orario di lavoro e' assicurato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatico. 2. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 69. Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 62 e seguenti. 3. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attivita' lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.