(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
                  Rilevazione dell'orario e ritardi 
 
    1. Il rispetto dell'orario di lavoro e' assicurato mediante forme
di controlli obiettivi e di tipo automatico. 
    2.  Il  ritardo  sull'orario  di  ingresso  al  lavoro   comporta
l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del  mese  successivo  a
quello in cui si  e'  verificato  il  ritardo.  In  caso  di  mancato
recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e
del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art.  69.
Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare  dall'art.
62 e seguenti. 
    3. Qualora sia necessario  prestare  temporaneamente  l'attivita'
lavorativa, debitamente  autorizzata,  al  di  fuori  della  sede  di
lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia  di  prestazione,
il tempo di andata e ritorno per  recarsi  dalla  sede  al  luogo  di
svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi  a  tutti  gli  effetti
orario di lavoro.