(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 24)
                              Art. 24. 
                         Comunita' educante 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16  aprile  1994,
n. 297, la scuola e' una comunita' educante di dialogo,  di  ricerca,
di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta  alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni.  In  essa  ognuno,
con pari dignita' e nella diversita' dei ruoli, opera  per  garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione  del  diritto  allo
studio, lo sviluppo delle potenzialita' di  ciascuno  e  il  recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia  con  i  principi  sanciti
dalla Costituzione e dalla  Convenzione  internazionale  sui  diritti
dell'infanzia, approvata dall'ONU  il  20  novembre  1989,  e  con  i
principi generali dell'ordinamento italiano. 
    2. Appartengono alla comunita' educante il dirigente  scolastico,
il  personale  docente  ed  educativo,  il  DSGA   e   il   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' le famiglie, gli alunni
e gli studenti  che  partecipano  alla  comunita'  nell'ambito  degli
organi collegiali previsti dal decreto legislativo n. 297/1994. 
    3. La progettazione educativa  e  didattica,  che  e'  al  centro
dell'azione della  comunita'  educante,  e'  definita  con  il  piano
triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti,
ai sensi dell'art. 3, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n.  275,  nel  rispetto  della  liberta'  di
insegnamento.  Nella  predisposizione  del  Piano  viene   assicurata
priorita' all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e  alle
attivita'  che  ne  assicurano  un  incremento,  nonche'   l'utilizzo
integrale delle professionalita'  in  servizio  presso  l'istituzione
scolastica. I docenti partecipano, a tal  fine,  alle  attivita'  del
collegio nell'ambito dell'impegno orario.