Art. 25 
 
        Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione 
                          o crisi aziendale 
 
  1.  All'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole « organico superiore a  100  unita'
lavorative e » sono soppresse ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: « Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle  risorse
finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli
articoli 4 e 22, commi  3  e  5,  puo'  essere  concessa  la  proroga
dell'intervento  di  integrazione  salariale  straordinaria  per   la
causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12  mesi,
qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero  di  personale  gia'
dichiarato nell'accordo  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,  e  si
realizzino le condizioni di cui al comma 2. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  22-bis
          del  decreto  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.  183),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22-bis. Proroga del periodo di cassa integrazione
          guadagni  straordinaria  per   riorganizzazione   o   crisi
          aziendale 
              1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli  4
          e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa
          di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni,  per
          imprese con rilevanza economica strategica anche a  livello
          regionale   che    presentino    rilevanti    problematiche
          occupazionali  con  esuberi  significativi   nel   contesto
          territoriale, previo accordo stipulato in sede  governativa
          presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          con la presenza della regione interessata, o delle  regioni
          interessate nel  caso  di  imprese  con  unita'  produttive
          coinvolte ubicate  in  due  o  piu'  regioni,  puo'  essere
          concessa  la  proroga  dell'intervento   straordinario   di
          integrazione salariale, sino al limite  massimo  di  dodici
          mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di
          cui  all'articolo  21,  comma  2,  sia  caratterizzato   da
          investimenti complessi non attuabili nel  limite  temporale
          di durata di ventiquattro  mesi  di  cui  all'articolo  22,
          comma 1, ovvero qualora il  programma  di  riorganizzazione
          aziendale di cui all'articolo 21, comma 2,  presenti  piani
          di  recupero  occupazionale  per  la  ricollocazione  delle
          risorse umane e azioni di  riqualificazione  non  attuabili
          nel medesimo limite temporale. Alle medesime  condizioni  e
          nel limite delle risorse  finanziarie  sopra  indicate,  in
          deroga ai limiti temporali di cui agli  articoli  4  e  22,
          comma 2, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di
          integrazione  salariale  straordinaria,  sino   al   limite
          massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui
          all'articolo 21, comma 3,  presenti  interventi  correttivi
          complessi volti a garantire la continuazione dell'attivita'
          aziendale e la salvaguardia  occupazionale,  non  attuabili
          nel limite temporale  di  durata  di  dodici  mesi  di  cui
          all'articolo 22, comma 2. Alle medesime  condizioni  e  nel
          limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in  deroga
          ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3  e
          5, puo'  essere  concessa  la  proroga  dell'intervento  di
          integrazione  salariale  straordinaria   per   la   causale
          contratto di solidarieta' sino  al  limite  massimo  di  12
          mesi, qualora permanga, in tutto o in parte,  l'esubero  di
          personale gia' dichiarato nell'accordo di cui  all'articolo
          21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al  comma
          2."