(( Art. 25-septies 
 
Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di
             rientro dal disavanzo del settore sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il primo periodo e' soppresso; 
  b) al secondo periodo, le parole: « per le medesime regioni »  sono
sostituite dalle seguenti: « per le regioni  commissariate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222
». 
  2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'alinea,  al  primo  periodo,  le  parole:  «  e  successive
modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: «  ovvero  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
»; 
  b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
seguente: « Il commissario  ad  acta  deve  possedere  qualificate  e
comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di  gestione
sanitaria  ovvero  aver  ricoperto  incarichi  di  amministrazione  o
direzione di strutture, pubbliche o  private,  aventi  attinenza  con
quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche  sotto  il
profilo della prevenzione  della  corruzione  e  della  tutela  della
legalita'. »; 
  c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  « d) il comma 84-bis e' abrogato ». 
  3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo  del  comma
569 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli
incarichi commissariali in atto, a qualunque  titolo,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio
dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la  procedura  di
cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si  sia
determinata  l'incompatibilita'  del  commissario,  il  quale   resta
comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 395 dell'articolo 1 della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2017-2019),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1 - Comma 395 
              395.  Il  Comitato  e  il   Tavolo   tecnico   di   cui
          rispettivamente agli articoli 9 e  12  dell'intesa  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano del 23  marzo  2005,  con  cadenza  semestrale,  in
          occasione   delle   periodiche   riunioni   di    verifica,
          predispongono,  per  le  regioni  commissariate  ai   sensi
          dell'articolo 4, comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222,  una  relazione  ai  Ministri  della
          salute e dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Consiglio dei  ministri,  con  particolare  riferimento  al
          monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e  dell'erogazione
          dei livelli essenziali di assistenza, anche al  fine  delle
          determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge
          23 dicembre 2009, n. 191." 
              Si riporta il testo del comma 569 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. 
              569.  La  nomina  a  commissario   ad   acta   per   la
          predisposizione, l'adozione o  l'attuazione  del  piano  di
          rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata  ai
          sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, ovvero  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222,  e'  incompatibile  con  l'affidamento  o  la
          prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso  la
          regione soggetta a commissariamento. Il commissario ad acta
          deve possedere qualificate  e  comprovate  professionalita'
          nonche' specifica esperienza di gestione  sanitaria  ovvero
          aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione  di
          strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella
          sanitaria ovvero di particolare complessita',  anche  sotto
          il profilo  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
          tutela della legalita'.  Conseguentemente,  all'articolo  2
          della legge n. 191 del  2009  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 79, alinea: 
              1) al terzo periodo, le parole:  «il  presidente  della
          regione» sono sostituite dalla seguente: «un»; 
              2) al quarto periodo,  le  parole:  «presidente  quale»
          sono soppresse; 
              b) al secondo periodo  dell'alinea  del  comma  83,  le
          parole: «il presidente della regione o un  altro  soggetto»
          sono sostituite dalla seguente: «un»; 
              c) al comma 84, le parole: «presidente  della  regione,
          nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi  dei  commi
          79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti:  «,  a  qualunque
          titolo nominato,»; 
              d) il comma 84-bis e' abrogato." 
              Si riporta il testo vigente del comma 79  dell'articolo
          2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 78. (Omissis). 
              79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della salute, sentito il Ministro per  i  rapporti  con  le
          regioni, decorsi i termini di  cui  al  comma  78,  accerta
          l'adeguatezza del piano presentato anche  in  mancanza  dei
          pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
          di riscontro positivo, il piano e' approvato dal  Consiglio
          dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
          la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero  in  caso
          di  mancata  presentazione  del  piano,  il  Consiglio  dei
          ministri,   in   attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione,  nomina  un  commissario  ad  acta   per   la
          predisposizione, entro  i  successivi  trenta  giorni,  del
          piano di rientro e  per  la  sua  attuazione  per  l'intera
          durata  del  piano  stesso.  A  seguito  della  nomina  del
          commissario ad acta: 
              a)  oltre  all'applicazione   delle   misure   previste
          dall'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio  e,  sempre  in  via
          automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente. Con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati   i   trasferimenti   erariali   a    carattere
          obbligatorio; 
              b) con riferimento all'esercizio  in  corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
          le modalita' previste dal citato  articolo  1,  comma  174,
          della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato  dal
          comma 76 del presente articolo. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
          legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 17. Agevolazioni di carattere territoriale e  per
          categorie di soggetti 
              1. Per i soggetti che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di
          uno  dei  regimi  di  esenzione   decennale   a   carattere
          territoriale dell'imposta locale sui redditi  nel  rispetto
          delle condizioni e dei  requisiti  previsti  dalle  singole
          leggi di esonero, il valore prodotto nel  territorio  della
          regione ove e' ubicato lo stabilimento o l'impianto cui  il
          regime agevolativo si riferisce, determinato a norma  degli
          articoli 4 e 5,  e'  ridotto  per  il  residuo  periodo  di
          applicabilita' del detto regime di  un  ammontare  pari  al
          reddito che ne avrebbe fruito. 
              2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi
          si avvalgono di  regimi  forfetari  di  determinazione  del
          reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9,
          comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi
          aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle
          retribuzioni sostenute per  il  personale  dipendente,  dei
          compensi   spettanti   ai   collaboratori   coordinati    e
          continuativi di quelli per prestazioni di  lavoro  autonomo
          non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi. 
              3.  Ai  soggetti  che  svolgono  attivita'   produttive
          attraverso    stabilimenti     industriali     tecnicamente
          organizzati impiantati nel territorio del  Mezzogiorno,  di
          cui  alla  decisione  della  Commissione  delle   Comunita'
          europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una  detrazione
          dall'imposta determinata ai sensi del  precedente  articolo
          10 di ammontare  pari,  rispettivamente,  al  2  per  cento
          dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro
          dipendente risultante  dalle  dichiarazioni  presentate  ai
          fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al  1°
          gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in
          corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le  condizioni
          per  l'applicazione  delle   disposizioni   relative   alla
          fiscalizzazione degli oneri sociali. 
              3-bis. Il valore  della  produzione  netta  in  franchi
          svizzeri, determinata ai sensi degli articoli  da  5  a  9,
          derivante da attivita' esercitate nel  comune  di  Campione
          d'Italia, e' computato in euro sulla base del cambio di cui
          all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, ridotto  forfetariamente  del  30
          per cento. Al valore della  produzione  netta  espresso  in
          euro si applica  la  medesima  riduzione  calcolata  per  i
          franchi svizzeri, in  base  a  quanto  previsto  nel  primo
          periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000. 
              3-ter. Nel caso in  cui  l'impresa  svolga  la  propria
          attivita' anche al di fuori del territorio  del  comune  di
          Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della  quota
          di valore della  produzione  netta  per  cui  e'  possibile
          beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  3-bis  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2. 
              3-quater. Le agevolazioni di  cui  al  comma  3-bis  si
          applicano ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
              4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa e,
          sino al frazionamento del mutuo, per  quelle  a  proprieta'
          divisa,  la  base  imponibile  e'  determinata   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi 1 e 2. 
              5. Per le cooperative sociali di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,  n.  381,
          il costo del  lavoro  delle  persone  svantaggiate  di  cui
          all'articolo 4 della  medesima  legge,  e'  deducibile  per
          intero dalla base imponibile. 
              6. Per l'anno  1998,  le  cooperative  sociali  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre
          1991, n. 381,  nonche'  le  cooperative  di  lavoro  e  gli
          organismi di fatto di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 aprile 1970,  n.  602,  deducono  dalla  base
          imponibile una somma pari alla differenza  tra  l'ammontare
          delle  retribuzioni  effettivamente  corrisposte  e  quello
          calcolato in base ai salari  convenzionali.  Per  gli  anni
          1999 e 2000 la somma da dedurre dalla  base  imponibile  e'
          pari, rispettivamente, al 75 per cento e al  50  per  cento
          della  predetta  differenza  calcolata  con   le   medesime
          modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e'
          determinata in maniera ordinaria." 
              Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. 
              632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis,  comma
          1, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          comma 631 del presente articolo, maggiorata  o  ridotta  in
          misura pari  allo  scostamento  percentuale  medio  annuale
          registrato  tra   le   due   valute,   e'   stabilita   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro  il
          15 febbraio di ciascun anno, e  non  puo'  comunque  essere
          inferiore al 30 per  cento.  Alla  copertura  delle  minori
          entrate derivanti dall'attuazione del  comma  631,  pari  a
          350.000 euro per l'anno 2015, a  450.000  euro  per  l'anno
          2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione, per gli  stessi
          anni, del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307." 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.