Art. 25 
 
                    Funzioni e compiti al termine 
                    dell'esecuzione del contratto 
 
  1. Il  direttore  dell'esecuzione,  a  fronte  della  comunicazione
dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua
entro cinque giorni i necessari accertamenti in  contraddittorio  con
lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato  di
ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia
copia conforme all'esecutore.