Art. 25 
 
                      Modifiche all'articolo 81 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 81 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «Ferma restando» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  ferma
restando»; 
    b) al comma 5, dopo la parola  «fruizione,»  le  parole  «in  via
prevalente» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Si  riporta  l'articolo  81,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 81 (Social Bonus). - 1. E' istituito  un  credito
          d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in
          denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento  se
          effettuate da enti o societa'  in  favore  degli  enti  del
          Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali  un  progetto  per  sostenere  il
          recupero degli immobili pubblici inutilizzati  e  dei  beni
          mobili e immobili confiscati alla criminalita'  organizzata
          assegnati ai suddetti enti del Terzo settore  e  da  questi
          utilizzati esclusivamente per lo svolgimento  di  attivita'
          di cui all'art. 5 con modalita'  non  commerciali.  Per  le
          suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 83 ne'  le  agevolazioni  fiscali  previste  a
          titolo di deduzione o di detrazione  di  imposta  da  altre
          disposizioni di legge. 
              2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma  1
          e' riconosciuto  alle  persone  fisiche  e  agli  enti  non
          commerciali  nei  limiti  del  15  per  cento  del  reddito
          imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
          limiti del  5  per  mille  dei  ricavi  annui.  Il  credito
          d'imposta  e'  ripartito  in  tre  quote  annuali  di  pari
          importo. 
              3. Per i soggetti titolari di reddito  d'impresa  ferma
          restando la ripartizione  in  tre  quote  annuali  di  pari
          importo, il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  2  e'
          utilizzabile tramite compensazione ai  sensi  dell'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  non
          rileva ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive. 
              4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
          si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo  effettuate  per  la
          realizzazione di interventi di manutenzione,  protezione  e
          restauro dei beni  stessi,  comunicano  trimestralmente  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  l'ammontare
          delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel   trimestre   di
          riferimento;   provvedono   altresi'   a   dare    pubblica
          comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
          e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
          sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina  dedicata
          e facilmente  individuabile,  e  in  un  apposito  portale,
          gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui   ai   soggetti
          destinatari delle erogazioni liberali sono associate  tutte
          le informazioni relative allo stato  di  conservazione  del
          bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
          eventualmente in  atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per
          l'anno in corso, l'ente responsabile del bene,  nonche'  le
          informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle
          attivita' di cui all'articolo 5. 
              6. Sono fatte  salve  le  disposizioni  del  Codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
          il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  3  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le  modalita'
          di attuazione  delle  agevolazioni  previste  dal  presente
          articolo, comprese  le  procedure  per  l'approvazione  dei
          progetti di recupero finanziabili.».