Art. 25 
 
Disposizioni  in  materia  di  CIGS  per  riorganizzazione  o   crisi
                              aziendale 
 
  1.  All'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore  a  100  unita'
lavorative e» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle  risorse
finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli
articoli 4 e 22, commi  3  e  5,  puo'  essere  concessa  la  proroga
dell'intervento  di  integrazione  salariale  straordinaria  per   la
causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12  mesi,
qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero  di  personale  gia'
dichiarato nell'accordo  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,  e  si
realizzino le condizioni di cui al comma 2.».