Art. 25 
 
            Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera  a)  sono  inserite  le  seguenti:
«a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il  consiglio
di amministrazione; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze.»; 
  b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il  vice  presidente,  scelto  tra  persone  di  comprovata
competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato  ai  sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio  di
amministrazione, sostituisce il  Presidente  in  caso  di  assenza  o
impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»; 
    c) al comma 4: 
      1) al secondo periodo  dopo  la  parola  «  cessazione  »  sono
inserite le seguenti: «o decadenza»; 
      2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla  proposta
di nomina di cui al comma 3.»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Il  consiglio  di
amministrazione predispone i piani pluriennali,  i  criteri  generali
dei piani di investimento e disinvestimento, il  bilancio  preventivo
ed il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito  della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei  fondi  disponibili  e
gli atti individuati nel  regolamento  interno  di  organizzazione  e
funzionamento;  delibera  il  regolamento  organico  del   personale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del
personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e
i regolamenti concernenti l'amministrazione e la  contabilita',  e  i
regolamenti di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  30  dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza  una  relazione  sull'attivita'  svolta   con   particolare
riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario,  nonche'
qualsiasi altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra
funzione che non sia compresa nella sfera di competenza  degli  altri
organi  dell'ente.  Il   consiglio   e'   composto   dal   Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre  membri,
tutti  scelti  tra  persone  dotate  di   comprovata   competenza   e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e  indipendenza.  Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo  8  aprile
2013,  n.  39.  La  carica  di  consigliere  di  amministrazione   e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di  indirizzo  e
vigilanza.»; 
    e) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze.»; 
    f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Gli  emolumenti
rispettivamente del Presidente e  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini,  ferme  restando  le
misure di contenimento della spesa gia' previste  dalla  legislazione
vigente,  ciascun  Istituto  definisce  entro  il  30  aprile   2019,
ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese  di
funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla  verifica  del
collegio  dei  sindaci  dei  rispettivi  istituti  e  comunicate   ai
Ministeri vigilanti.». 
  2. In fase di prima attuazione, al momento  della  scadenza,  della
decadenza o della cessazione del mandato del Presidente  dell'INPS  e
dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di  nomina
del  nuovo  Presidente,  del  vice  presidente  e  del  consiglio  di
amministrazione, per consentire il corretto  dispiegarsi  dell'azione
amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui
sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente,  del  vice
presidente e del consiglio di amministrazione,  come  individuati  ai
sensi delle disposizioni del presente articolo. Al  riguardo,  sempre
in fase di prima attuazione, non  trova  applicazione  l'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto  di
cui al  primo  periodo  sono  altresi'  definiti,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti  spettanti  ai
predetti soggetti. 
  3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 3, del decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n.  479  (Attuazione  della  delega  conferita
          dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,  n.  537,
          in materia di riordino e soppressione di enti  pubblici  di
          previdenza e assistenza), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3 (Ordinamento degli enti).  -  1.  L'ordinamento
          degli  enti  pubblici  di  cui  al  presente   decreto   e'
          determinato dai regolamenti previsti dal comma 2  dell'art.
          1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 
              2. Sono organi degli Enti: 
                a) il presidente; 
                a-bis) il vice presidente; 
              a-ter) il consiglio di amministrazione; 
                b) il consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza;  c)  il
          collegio dei sindaci; d) il direttore generale. 
              3.  Il   Presidente   ha   la   rappresentanza   legale
          dell'Istituto;  convoca  e   presiede   il   consiglio   di
          amministrazione; puo' assistere alle sedute  del  consiglio
          di indirizzo e vigilanza.  Il  Presidente  e'  nominato  ai
          sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la  procedura
          di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400;
          la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis.  Il  vice  presidente,  scelto  tra  persone  di
          comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'
          nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
          Il  vice  presidente  e'  componente   del   consiglio   di
          amministrazione,  sostituisce  il  Presidente  in  caso  di
          assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni  ad
          esso delegate. 
              4. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  definisce  i
          programmi e individua  le  linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito  ai  sensi  dell'articolo  20,
          D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,
          per  acquisire  i  dati  e  gli  elementi   relativi   alla
          realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed  economica
          gestione delle risorse; emana  le  direttive  di  carattere
          generale relative all'attivita' dell'ente; approva  in  via
          definitiva il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo,
          nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei  piani
          di investimento e disinvestimento,  entro  sessanta  giorni
          dalla deliberazione del consiglio  di  amministrazione;  in
          caso di non concordanza tra i due organi, il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
          definitiva.  Almeno  trenta  giorni  prima  della  naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione o decadenza  del  presidente,  il  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza informa  il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali affinche' si  proceda  alla  nomina
          del  nuovo  titolare.  Il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali provvede alla proposta di nomina  di  cui
          al comma 3. I componenti dell'organo di  controllo  interno
          sono nominati dal presidente  dell'ente,  d'intesa  con  il
          consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio  dell'INPS
          e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
          la meta' in rappresentanza delle  confederazioni  sindacali
          dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative  sul
          piano nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale dei datori di lavoro e,  relativamente  all'INPS,
          dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano  conto
          delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi  cui
          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
          dei quali  in  rappresentanza  dell'Associazione  nazionale
          mutilati ed invalidi del lavoro;  i  restanti  ventiquattro
          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
          sindacali dei lavoratori dipendenti e delle  organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale,   nelle   medesime
          proporzioni e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti  dal
          presente  comma  in  relazione   all'INPS.   Il   consiglio
          dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti  secondo  i
          criteri predetti. 
              5. Il consiglio di amministrazione predispone  i  piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,  il  bilancio  preventivo  ed   il   conto
          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della
          programmazione;  delibera  i  piani  d'impiego  dei   fondi
          disponibili e gli atti individuati nel regolamento  interno
          di organizzazione e funzionamento; delibera il  regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti    concernenti    l'amministrazione    e     la
          contabilita', e i regolamenti di cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1988,  n.   48;
          trasmette  trimestralmente  al  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza   una   relazione   sull'attivita'   svolta   con
          particolare riferimento al processo produttivo e al profilo
          finanziario, nonche' qualsiasi altra  relazione  che  venga
          richiesta  dal  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza.  Il
          consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non  sia
          compresa nella  sfera  di  competenza  degli  altri  organi
          dell'ente.  Il  consiglio  e'   composto   dal   Presidente
          dell'Istituto, che lo presiede, dal vice  presidente  e  da
          tre membri, tutti scelti tra persone dotate  di  comprovata
          competenza  e  professionalita'   nonche'   di   indiscussa
          moralita'  e  indipendenza.  Si  applicano,   riguardo   ai
          requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14
          marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile  2013,
          n. 39. La  carica  di  consigliere  di  amministrazione  e'
          incompatibile con quella di  componente  del  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza. 
              6. Il direttore  generale,  nominato  su  proposta  del
          consiglio di  amministrazione,  con  le  procedure  di  cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
          aprile 1970, n. 639 , cosi' come  modificato  dall'art.  12
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
          del   consiglio   di   indirizzo   e   vigilanza;   ha   la
          responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
          risultati e degli obiettivi; sovraintende  al  personale  e
          all'organizzazione  dei  servizi,  assicurandone   l'unita'
          operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
          poteri di cui agli articoli 12 e 48  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88. 
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui  all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,   e'
          composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente. 
              8. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  e'  nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni  e
          delle organizzazioni di cui  al  comma  4.  La  nomina  del
          collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi  7
          e 8, della legge 9 marzo  1989,  n.  88.  Il  consiglio  di
          amministrazione e' nominato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              9. Gli organi di cui al  comma  2,  con  esclusione  di
          quello di cui alla lettera d),  durano  in  carica  quattro
          anni e possono essere confermati una sola volta.  I  membri
          degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
          del quadriennio, ancorche' siano stati nominati  nel  corso
          di esso in sostituzione  di  altri  dimissionari,  decaduti
          dalla carica o deceduti. 
              10.  Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i   comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
          88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge  e'
          composto, oltre che dal presidente  dell'Istituto,  che  lo
          presiede, dai componenti del consiglio  di  amministrazione
          scelti tra  i  dirigenti  della  pubblica  amministrazione,
          integrati  da  due  altri  funzionari   dello   Stato,   in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 
              11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
          componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
          sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Ai  predetti  fini,  ferme
          restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa   gia'
          previste  dalla  legislazione  vigente,  ciascun   Istituto
          definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi  di
          riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
          Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla  verifica  del
          collegio dei sindaci dei rispettivi istituti  e  comunicate
          ai Ministeri vigilanti. ». 
              - Il testo della legge 24 gennaio 1978, n.14 (Norme per
          il  controllo  parlamentare   sulle   nomine   negli   enti
          pubblici),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   1°
          febbraio 1978, n. 31. 
              - Si riporta l'articolo 3, della citata  legge  n.  400
          del 1988: 
              «Art. 3 (Nomine alla presidenza  di  enti,  istituti  o
          aziende di competenza dell'amministrazione statale).  -  1.
          Le nomine alla presidenza di enti, istituti  o  aziende  di
          carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione
          statale, fatta eccezione per le nomine relative  agli  enti
          pubblici  creditizi,  sono  effettuate  con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  emanato  su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  ministri  adottata  su  proposta   del
          ministro competente. 
              2.  Resta  ferma  la  vigente  disciplina   in   ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari.». 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge  1987,  n.
          536 (Fiscalizzazione degli  oneri  sociali,  proroga  degli
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
          in crisi e norme in materia  di  organizzazione  dell'INPS)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48: 
              «Art.  10.  -  1.  Le  disposizioni  di  legge   e   di
          regolamento che disciplinano, per le gestioni  amministrate
          dall'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro,  l'organizzazione  e  le  procedure
          relative  all'accertamento,  riscossione  e  accreditamento
          della contribuzione e dei  premi  e  alla  liquidazione  ed
          erogazione  delle  prestazioni   nonche'   l'organizzazione
          interna   degli   uffici,   restano    in    vigore    fino
          all'approvazione delle delibere di cui al comma 2. 
              2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al
          comma 1, ad esclusione  dei  diritti  soggettivi,  e  ferma
          restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge  8
          marzo 1985, n. 72 , sono adottate con delibere dei consigli
          di  amministrazione   degli   istituti   assunte   con   la
          maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le  delibere
          entrano in vigore dopo la loro approvazione  da  parte  del
          Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previa
          conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottarsi nel termine di sessanta  giorni  dalla  data  del
          loro ricevimento.». 
              - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
          (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli  sgravi
          contributivi nel Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in
          crisi e norme in materia di  organizzazione  dell'INPS)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1987,  n.
          304. 
              - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92). 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 16
          maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli  organi
          amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge
          15 luglio 1994, n. 444: 
              «Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli  atti).  -
          1. Gli organi amministrativi non ricostituiti  nel  termine
          di cui all'articolo  2  sono  prorogati  per  non  piu'  di
          quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
          del termine medesimo. 
              2. Nel  periodo  in  cui  sono  prorogati,  gli  organi
          scaduti  possono  adottare  esclusivamente  gli   atti   di
          ordinaria  amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e
          indifferibili  con  indicazione  specifica  dei  motivi  di
          urgenza e indifferibilita'. 
              3. Gli atti non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel
          comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.». 
              - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto  legge  n.
          78 del 2010, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena
          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca
          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il
          coordinamento    stabile    delle    attivita'     previste
          dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  ottimizzando   le   risorse   ed   evitando
          duplicazioni  di  attivita',  l'IPSEMA  e   l'ISPESL   sono
          soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e del  Ministero  della  salute;  l'INAIL
          succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
              2. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          funzioni   in   materia   di   previdenza   e   assistenza,
          ottimizzando  le  risorse  ed  evitando   duplicazioni   di
          attivita', l'IPOST e' soppresso. 
              3. Le funzioni  dell'IPOST  sono  trasferite  all'INPS,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali;  l'INPS  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              3-bis. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, al fine di
          assicurare la piena integrazione delle funzioni in  materia
          di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di  assistenza
          magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90,  e  successive
          modificazioni, e' soppresso e  le  relative  funzioni  sono
          attribuite all'INPDAP  che  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  nonche',
          per quanto concerne la  soppressione  dell'ISPESL,  con  il
          Ministro della salute, da adottarsi entro  sessanta  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          ovvero,  per  l'ENAM,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  sono  trasferite  le
          risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie   degli   enti
          soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              5. Le dotazioni organiche dell'INPS e  dell'INAIL  sono
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.  In
          attesa della definizione dei comparti di contrattazione  in
          applicazione  dell'articolo  40,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale
          transitato   dall'ISPESL   continua   ad   applicarsi    il
          trattamento   giuridico   ed   economico   previsto   dalla
          contrattazione collettiva del comparto ricerca e  dell'area
          VII. Nell'ambito del nuovo comparto  di  contrattazione  di
          riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
          in applicazione del menzionato articolo 40, comma  2,  puo'
          essere prevista un'apposita  sezione  contrattuale  per  le
          professionalita'  impiegate   in   attivita'   di   ricerca
          scientifica e  tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di
          lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei
          relativi rapporti. 
              5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del  polo
          della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
          generale di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in  carica
          fino al completamento delle iniziative correlate alla  fase
          transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,  per
          consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
          predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
          cui all'articolo 9, comma  6,  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, a valere sui  posti  della  consistenza
          organica trasferita ai  sensi  del  comma  4,  puo'  essere
          affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
          soggetto in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo
          5,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  303  del  2002,  anche   in   deroga   alle
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              6. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          dei Collegi  dei  sindaci,  in  posizione  di  fuori  ruolo
          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,
          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli
          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
          i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti  a
          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,
          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti
          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito
          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
          dirigenziale generale. 
              7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno  1994,
          n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «Sono organi degli Enti: 
                    a) il presidente; 
                    b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
                    c) il collegio dei sindaci; 
                    d) il direttore generale.»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «Il   presidente   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio  di
          indirizzo e vigilanza ed e' scelto in  base  a  criteri  di
          alta  professionalita',  di  capacita'  manageriale  e   di
          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
          al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi  della
          legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con  la  procedura  di  cui
          all'art.  3  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400;   la
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri  e'  adottata  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle
          predette disposizioni, si provvede  ad  acquisire  l'intesa
          del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che  deve
          intervenire nel  termine  di  trenta  giorni.  In  caso  di
          mancato raggiungimento dell'intesa entro tale  termine,  il
          Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla  nomina
          con provvedimento motivato.»; 
                c) al comma 4, dopo il primo periodo e'  aggiunto  il
          seguente:  «Almeno  trenta  giorni  prima  della   naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione del presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina   del   nuovo
          titolare.»; 
                d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
          consiglio  di  amministrazione»  e  «il   consiglio»   sono
          sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
          ultimi tre periodi del medesimo comma  5,  dall'espressione
          «Il  consiglio  e'  composto»  a  quella  «componente   del
          consiglio di vigilanza.»; 
                e) al comma 6,  l'espressione  «partecipa,  con  voto
          consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione  e
          puo' assistere a quelle  del  consiglio  di  vigilanza»  e'
          sostituita dalla seguente «puo' assistere alle  sedute  del
          consiglio di indirizzo e vigilanza»; 
                f) al comma 8,  e'  eliminata  l'espressione  da  «il
          consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»; 
                g) al  comma  9,  l'espressione  «con  esclusione  di
          quello di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente
          «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»; 
                h) e' aggiunto il seguente comma 11: 
                  «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
          delle  funzioni  inerenti  alla   carica,   un   emolumento
          onnicomprensivo stabilito  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              8. (Abrogato). 
              9. Con effetto dalla  ricostituzione  dei  consigli  di
          indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il  numero  dei
          rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
          trenta per cento. 
              10.  Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 1, primo comma, numero  4),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  e
          successive modificazioni,  nonche'  dei  comitati  previsti
          dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica, il numero dei  rispettivi  componenti  e'
          ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 
              11. A decorrere  dal  1°  luglio  2010,  gli  eventuali
          gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, punto  4),  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
          seduta. 
              12.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010,   l'attivita'
          istituzionale degli organi collegiali di  cui  all'articolo
          3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
          nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
          organi centrali non da' luogo alla corresponsione di  alcun
          emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie). 
              13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione  ed
          il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
          del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  sono
          adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
          normativo   dal   presente   articolo,   in    applicazione
          dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo
          n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si  applicano,
          in  ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo. 
              14. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche  all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente
          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
              15. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Istituto  affari   sociali   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e  le  relative
          funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento  delle  attivita'
          di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche
          sociali    confluisce    nell'ambito    dell'organizzazione
          dell'ISFOL in  una  delle  macroaree  gia'  esistenti.  Con
          decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione  sono  individuate
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  da  riallocare
          presso  l'ISFOL.  La  dotazione  organica   dell'ISFOL   e'
          incrementata di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo  trasferite,  in  servizio  presso  l'Istituto  degli
          affari sociali alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. L'ISFOL subentra in  tutti  i  rapporti  giuridici
          attivi e passivi ivi  compresi  i  rapporti  di  lavoro  in
          essere. L'ISFOL adegua  il  proprio  statuto  entro  il  31
          ottobre 2010. 
              16. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Ente  nazionale   di   assistenza   e
          previdenza per i pittori e scultori,  musicisti,  scrittori
          ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202,  e'
          soppresso  e   le   relative   funzioni   sono   trasferite
          all'ENPALS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi. Con  effetto  dalla  medesima  data  e'  istituito
          presso l'ENPALS con evidenza contabile  separata  il  Fondo
          assistenza e previdenza dei pittori e scultori,  musicisti,
          scrittori ed autori drammatici. Tutte  le  attivita'  e  le
          passivita'  risultanti  dall'ultimo   bilancio   consuntivo
          approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
          l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
          un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
          in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai
          sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  le
          conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
          funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di  natura  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le risorse strumentali,  umane  e
          finanziarie   dell'Ente   soppresso,   sulla   base   delle
          risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. Il  Commissario  straordinario  e  il
          Direttore generale  dell'Istituto  incorporante  in  carica
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge
          continuano  ad  operare  sino  alla  scadenza  del  mandato
          prevista dai relativi decreti di nomina. 
              17.   Le   economie   derivanti   dai    processi    di
          razionalizzazione e soppressione degli  enti  previdenziali
          vigilati dal Ministero del  lavoro  previsti  nel  presente
          decreto sono computate, previa  verifica  del  Dipartimento
          della  funzione  pubblica   con   il   Dipartimento   della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  per  il  raggiungimento
          degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma  8,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              18.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare   le
          funzioni  di  analisi  e  studio  in  materia  di  politica
          economica, l'Istituto di studi e analisi  economica  (Isae)
          e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono  assegnate  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  all'ISTAT.  Le
          funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con  uno  o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione;  con  gli
          stessi  decreti  sono  stabilite  le  date   di   effettivo
          esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
          risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate  presso
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          l'ISTAT.  I   dipendenti   a   tempo   indeterminato   sono
          inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di  apposita
          tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti  di
          cui  al  presente  comma;  le  amministrazioni  di  cui  al
          presente comma provvedono conseguentemente a  rideterminare
          le proprie dotazioni  organiche;  i  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale del Ministero, e' attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              19.   L'Ente   italiano   Montagna   (EIM),   istituito
          dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e'  soppresso.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri succede a titolo universale al predetto ente e  le
          risorse strumentali e di personale  ivi  in  servizio  sono
          trasferite al Dipartimento per gli affari  regionali  della
          medesima  Presidenza.  Con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          date di effettivo esercizio  delle  funzioni  trasferite  e
          sono  individuate   le   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie  riallocate  presso  la  Presidenza,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a  tempo
          indeterminato sono inquadrati, nei ruoli  della  Presidenza
          sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza.   I
          dipendenti trasferiti mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per la Presidenza e'  attribuito
          per la differenza un assegno ad personam riassorbibile  con
          i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica 
              20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi  e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie. 
              21. L'Istituto nazionale  per  studi  e  esperienze  di
          architettura navale (INSEAN) istituito  con  Regio  decreto
          legislativo  24  maggio  1946,  n.  530  e'  soppresso.  Le
          funzioni svolte dall'INSEAN e le  connesse  risorse  umane,
          strumentali e  finanziarie  sono  trasferite  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti  di  natura
          non regolamentare del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   con   il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione;  con  gli  stessi
          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
          funzioni trasferite. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato
          sono inquadrati nei ruoli  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche sulla base di apposita tabella  di  corrispondenza
          approvata con uno dei decreti di natura  non  regolamentare
          di cui al presente  comma.  Il  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  provvede  conseguentemente  a  rimodulare   o   a
          rideterminare le proprie dotazioni organiche. I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche, e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Per  i  restanti
          rapporti di lavoro il Consiglio  nazionale  delle  ricerche
          subentra  nella  titolarita'   dei   rispettivi   rapporti.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              22. L'ultimo periodo del comma 2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e'
          sostituito dal seguente: «Le nomine  dei  componenti  degli
          organi sociali sono effettuate dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze d'intesa con il  Ministero  dello  sviluppo
          economico». 
              23.  Per  garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi
          comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
          27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono  abrogati,  fatti
          salvi gli effetti prodotti alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.  Entro  30
          giorni decorrenti dalla medesima data  e'  ricostituito  il
          Consiglio di amministrazione della Sogin  S.p.a.,  composto
          di 5 membri. La nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
          amministrazione  della  Sogin  S.p.a.  e'  effettuata   dal
          Ministero dell'economia e delle  finanze  d'intesa  con  il
          Ministero dello sviluppo economico. 
              24. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto gli stanziamenti sui  competenti  capitoli
          degli stati di previsione delle  amministrazioni  vigilanti
          relativi  al  contributo  dello  Stato  a  enti,  istituti,
          fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per  cento
          rispetto  all'anno  2009.  Al  fine   di   procedere   alla
          razionalizzazione e al  riordino  delle  modalita'  con  le
          quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
          i Ministri competenti, con  decreto  da  emanare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 
              25.  Le  Commissioni  mediche  di   verifica   operanti
          nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono  soppresse,  ad  eccezione  di  quelle  presenti   nei
          capoluoghi  di  regione  e  nelle   Province   a   speciale
          autonomia,   che   subentrano   nelle   competenze    delle
          Commissioni  soppresse.  Con  protocolli  di   intesa,   da
          stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
          le Regioni, le predette  Commissioni  possono  avvalersi  a
          titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente   competenti
          ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
          strutture sanitarie del  predetto  Ministero  operanti  sul
          territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze di natura non regolamentare sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio del nuovo assetto delle  commissioni
          mediche di cui al presente comma. 
              26. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi
          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,
          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
          coesione. 
              27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  26,
          il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro
          delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
          coesione economica del Ministero dello sviluppo  economico,
          ad eccezione della Direzione generale per  l'incentivazione
          delle   attivita'   imprenditoriali,   il   quale   dipende
          funzionalmente dalle predette autorita'. 
              28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui  al
          comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
          restano nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              29.  Restano  ferme  le   funzioni   di   controllo   e
          monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. 
              30. All'articolo 10-bis del decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte  alla  fine
          le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuati  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
              31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente  per
          il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis,  comma
          8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito  dalla  legge
          11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita  al  Ministero  per  lo
          sviluppo economico. 
              31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
          Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi  dell'articolo
          6  della  legge  3  agosto  2009,  n.  116,  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di  euro  2
          milioni per l'anno 2011.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
              31-ter. L'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  istituita  dall'
          articolo 102 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il   Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale  ivi  in
          servizio, comprensive del fondo di cassa,  sono  trasferite
          al Ministero medesimo. 
              31-quater. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  stabilite  le  date  di  effettivo  esercizio   delle
          funzioni trasferite e sono individuate  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie riallocate  presso  il  Ministero
          dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
          inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
          di apposita tabella  di  corrispondenza  approvata  con  il
          medesimo decreto di cui  al  primo  periodo.  I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          ed   accessorio,   limitatamente   alle   voci   fisse    e
          continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
          attivita'  di  interesse   pubblico   gia'   facenti   capo
          all'Agenzia,  fino  al  perfezionamento  del  processo   di
          riorganizzazione, l'attivita' gia'  svolta  dalla  predetta
          Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e  gli
          uffici a tal fine utilizzati. 
              31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
          provinciali  e  dei  comuni  previsto  dal  comma  5  dell'
          articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000
          e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
          corrispondentemente ridotti  i  contributi  ordinari  delle
          amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni,  per   essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              31-septies.  Al  testo  unico   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  abrogati  gli
          articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
          di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
          Ministero dell'interno. 
              31-octies.  Le   amministrazioni   destinatarie   delle
          funzioni  degli  enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi
          precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  dell'
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
          oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto  delle  vacanze
          cosi'  coperte,  evitando  l'aumento  del  contingente  del
          personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
          articolo 74, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.».