Art. 25 Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino a «dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° (gradi) gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,»; b) al comma 998, le parole «regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», le parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le modalita' di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole «stabiliti i criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 29.
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, commi 997 e 998, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali.). - (Omissis). 997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997.».