Art. 25. Principi generali 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilita' che caratterizzano la figura del dirigente, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilita' disciplinare per i dirigenti, nonche' il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalita' di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilita' dirigenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle altre norme di legge in materia. La responsabilita' dirigenziale e' accertata nel rispetto delle norme di legge in materia. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilita' di cui all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare. 4. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.