Art. 25 
 
          Caratteristiche generali del sistema di repertori 
 
  1. Il sistema di repertori soddisfa le seguenti condizioni: 
    a) consente l'integrazione funzionale del  sistema  di  repertori
nel sistema di tracciabilita' e uno scambio elettronico  ininterrotto
dei dati tra il sistema di  repertori  e  gli  altri  componenti  del
sistema di tracciabilita'; 
    b)  consente  l'identificazione  e   l'autenticazione   per   via
elettronica  dei  prodotti  del  tabacco,  a  livello  di  confezione
unitaria e a livello aggregato conformemente alle prescrizioni di cui
al presente decreto; 
    c) consente la  disattivazione  automatica  degli  identificativi
univoci conformemente alle disposizioni dell'art. 5; 
    d)  garantisce  il  ricevimento   e   l'archiviazione   per   via
elettronica delle informazioni registrate e  inviate  al  sistema  di
repertori  dagli   operatori   economici   e   dagli   emittenti   di
identificativi conformemente alle prescrizioni del presente decreto; 
    e) garantisce l'archiviazione dei dati per un periodo  minimo  di
cinque anni dal momento in cui i dati sono caricati  nel  sistema  di
repertori; 
    f)  consente  l'invio  automatico  di  messaggi  di  stato   agli
operatori economici  e  agli  Stati  membri  e  alla  Commissione  se
richiesto: ad esempio in caso di buon esito, errori  o  modifiche  in
relazione  alle  attivita'   di   segnalazione   conformemente   alle
prescrizioni del presente decreto; 
    g) consente la convalida automatica dei messaggi  ricevuti  dagli
operatori economici  e  il  respingimento  dei  messaggi  inesatti  o
incompleti, in  particolare  per  quanto  riguarda  le  attivita'  di
segnalazione relative agli identificativi univoci  non  registrati  o
duplicati;  il  sistema  di  repertori   archivia   le   informazioni
concernenti i messaggi respinti; 
    h) garantisce lo scambio immediato di messaggi tra tutti  i  suoi
componenti conformemente  alle  prescrizioni  del  presente  decreto:
indipendentemente  dalla   velocita'   della   connessione   internet
dell'utente finale, il tempo di risposta complessivo del  sistema  di
repertori per l'invio dei messaggi di conferma, non supera i sessanta
secondi; 
    i) garantisce la disponibilita' continua di tutti i componenti  e
servizi, con un tempo di attivita' mensile del servizio di almeno  il
99,5% e assicura la presenza di sufficienti meccanismi di back up; 
    j) e' protetto da procedure e sistemi di sicurezza che  concedono
l'accesso agli archivi e il  trasferimento  dei  dati  ivi  contenuti
unicamente  alle  persone  autorizzate  conformemente   al   presente
decreto; 
    k) e' accessibile da parte delle autorita' competenti degli Stati
membri e della Commissione. L'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e
il  Ministero  della  salute  sono  designati  quali   amministratori
nazionali.  Agli  amministratori  nazionali  e   ai   servizi   della
Commissione sono  concessi  diritti  di  accesso  che  consentono  di
creare, gestire e revocare i diritti di accesso utente  ai  repertori
nonche' di effettuare le operazioni correlate di cui al presente capo
mediante un'interfaccia utente grafica di gestione. 
  L'interfaccia utente grafica di  gestione  e'  compatibile  con  il
regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti  soluzioni
riutilizzabili fornite quali  elementi  costitutivi  nell'ambito  del
settore telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.  Gli
amministratori nazionali sono in grado  di  concedere  a  loro  volta
diritti di accesso ad altri utenti sotto la loro responsabilita'; 
    l) consente agli Stati membri e alla Commissione di trasferire  i
dati completi o una selezione dei dati archiviati in un repertorio; 
    m) conserva una registrazione completa («pista di controllo»)  di
tutte le operazioni riguardanti i dati registrati, degli  utenti  che
effettuano tali operazioni, della natura di tali operazioni  e  della
cronologia dell'accesso  degli  utenti;  la  pista  di  controllo  e'
costituita quando i dati sono caricati per la prima  volta  e,  fatte
salve eventuali prescrizioni nazionali supplementari,  e'  conservata
per un periodo di almeno cinque anni. 
  2. I dati archiviati  nel  sistema  di  repertori  sono  utilizzati
unicamente per le finalita' di cui alla direttiva n.  2014/40/UE,  al
regolamento (CE) n. 2018/574/UE, nonche' al presente decreto.