Art. 25 Caratteristiche generali del sistema di repertori 1. Il sistema di repertori soddisfa le seguenti condizioni: a) consente l'integrazione funzionale del sistema di repertori nel sistema di tracciabilita' e uno scambio elettronico ininterrotto dei dati tra il sistema di repertori e gli altri componenti del sistema di tracciabilita'; b) consente l'identificazione e l'autenticazione per via elettronica dei prodotti del tabacco, a livello di confezione unitaria e a livello aggregato conformemente alle prescrizioni di cui al presente decreto; c) consente la disattivazione automatica degli identificativi univoci conformemente alle disposizioni dell'art. 5; d) garantisce il ricevimento e l'archiviazione per via elettronica delle informazioni registrate e inviate al sistema di repertori dagli operatori economici e dagli emittenti di identificativi conformemente alle prescrizioni del presente decreto; e) garantisce l'archiviazione dei dati per un periodo minimo di cinque anni dal momento in cui i dati sono caricati nel sistema di repertori; f) consente l'invio automatico di messaggi di stato agli operatori economici e agli Stati membri e alla Commissione se richiesto: ad esempio in caso di buon esito, errori o modifiche in relazione alle attivita' di segnalazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto; g) consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attivita' di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti; h) garantisce lo scambio immediato di messaggi tra tutti i suoi componenti conformemente alle prescrizioni del presente decreto: indipendentemente dalla velocita' della connessione internet dell'utente finale, il tempo di risposta complessivo del sistema di repertori per l'invio dei messaggi di conferma, non supera i sessanta secondi; i) garantisce la disponibilita' continua di tutti i componenti e servizi, con un tempo di attivita' mensile del servizio di almeno il 99,5% e assicura la presenza di sufficienti meccanismi di back up; j) e' protetto da procedure e sistemi di sicurezza che concedono l'accesso agli archivi e il trasferimento dei dati ivi contenuti unicamente alle persone autorizzate conformemente al presente decreto; k) e' accessibile da parte delle autorita' competenti degli Stati membri e della Commissione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero della salute sono designati quali amministratori nazionali. Agli amministratori nazionali e ai servizi della Commissione sono concessi diritti di accesso che consentono di creare, gestire e revocare i diritti di accesso utente ai repertori nonche' di effettuare le operazioni correlate di cui al presente capo mediante un'interfaccia utente grafica di gestione. L'interfaccia utente grafica di gestione e' compatibile con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa. Gli amministratori nazionali sono in grado di concedere a loro volta diritti di accesso ad altri utenti sotto la loro responsabilita'; l) consente agli Stati membri e alla Commissione di trasferire i dati completi o una selezione dei dati archiviati in un repertorio; m) conserva una registrazione completa («pista di controllo») di tutte le operazioni riguardanti i dati registrati, degli utenti che effettuano tali operazioni, della natura di tali operazioni e della cronologia dell'accesso degli utenti; la pista di controllo e' costituita quando i dati sono caricati per la prima volta e, fatte salve eventuali prescrizioni nazionali supplementari, e' conservata per un periodo di almeno cinque anni. 2. I dati archiviati nel sistema di repertori sono utilizzati unicamente per le finalita' di cui alla direttiva n. 2014/40/UE, al regolamento (CE) n. 2018/574/UE, nonche' al presente decreto.