Art. 25 Disposizioni generali 1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica sottoporra' alle valutazioni del Ministro per la pubblica amministrazione le richieste finalizzate alla deroga di cui all'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013 per l'eventuale autorizzazione. In assenza di autorizzazione le procedure a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico. 2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate. 3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge. 5. Per i budget di assunzione relativi all'anno 2019 resta fermo l'art. 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 che stabilisce, salvo deroghe, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali che le assunzioni, consentite in relazione ai risparmi derivanti dalle cessazioni relative all'anno 2018, possono essere disposte con decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 15 novembre 2019. Il suddetto differimento non interessa i budget relativi agli anni precedenti o le facolta' di assunzione aggiuntive derivanti da disposizioni speciali di legge. 6. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 agosto 2019 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1859