Art. 25. Riduzione del finanziamento 1. In caso di mutate esigenze di accoglienza o di riduzione delle risorse del FNPSA, la Direzione centrale puo' disporre la riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti in corso, fatte salve particolari necessita' in relazione a determinate tipologie di beneficiari di cui all'art. 7, comma 3, con le modalita' di cui all'art. 12, comma 5. Con decreto del Ministro dell'interno si procede alla conseguente rideterminazione del finanziamento accordato.