(Convenzione-art. 25)
 
  Articolo 25 - Sequestro e confisca 
 
  1	Ciascuna Parte prende le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie,  conformemente  all'ordinamento  giuridico  interno,  per
permettere il sequestro e la confisca di: 
    a	merci, documenti e altri strumenti usati o destinati  a  essere
usati per commettere i reati di cui agli articoli da 15  a  17  della
presente Convenzione; 
    b	i  proventi  di   tali   reati,   o   proprieta'   del   valore
corrispondente a tali proventi.