Art. 25 
 
                    Comitati tecnico-scientifici 
 
  1.  Sono  organi  consultivi  del  Ministero  i  seguenti  Comitati
tecnico-scientifici: 
  a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; 
  b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti; 
  c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; 
  d)  comitato  tecnico-scientifico  per  l'arte   e   l'architettura
contemporanee; 
  e) comitato tecnico-scientifico per  i  musei  e  l'economia  della
cultura; 
  f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; 
  g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e  gli  istituti
culturali. 
  2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma
1: 
  a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per  la
definizione  dei  programmi  nazionali  per  i   beni   culturali   e
paesaggistici e dei relativi piani di spesa; 
  b) esprimono pareri,  a  richiesta  del  Segretario  generale,  dei
direttori  generali  centrali  o  dei  segretari   distrettuali   che
presentano richiesta per il tramite dei direttori  generali  centrali
competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di
intervento  in  materia  di  conservazione  di   beni   culturali   e
paesaggistici; 
  c) esprimono pareri in  merito  all'adozione  di  provvedimenti  di
particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli  atti  ablatori,  su
richiesta  del  Segretario  generale   o   dei   direttori   generali
competenti; 
  d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai
sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; 
  e)  esprimono  pareri  su  ogni  altra   questione   di   carattere
tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di  cui  alla
lettera b). 
  3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1: 
  a) avanza proposte per la definizione di piani e  programmi  per  i
beni culturali e paesaggistici finalizzati  a  favorire  l'incremento
delle risorse destinate al settore; 
  b) esprime pareri,  a  richiesta  del  Segretario  generale  o  dei
direttori generali, ed avanza  proposte  su  questioni  di  carattere
tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali. 
  4. Ciascun Comitato e' composto: 
  a) da un rappresentante eletto, al proprio interno,  dal  personale
tecnico-scientifico  dell'amministrazione  tra  le   professionalita'
attinenti alla sfera di competenza del  Comitato;  il  rappresentante
del Comitato tecnico-scientifico  per  i  musei  e  l'economia  della
cultura e' eletto, al proprio  interno,  da  tutto  il  personale  di
livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia  a
profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi; 
  b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di
competenza del Comitato, designati dal  Ministro,  nel  rispetto  del
principio di equilibrio di genere; 
  c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari
direttamente  attinenti  alla  sfera  di  competenza  del   Comitato,
designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le  Consulte
o Societa' scientifiche nazionali del settore. 
  5. Nel Comitato  di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  il  Ministro
assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma  4,  lettera
b), la presenza di un  esperto  nelle  politiche  di  gestione  degli
istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati  possono  partecipare,
senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori  generali
competenti per materia. In caso di parita' di  voti,  prevale  quello
del presidente. 
  6. I comitati eleggono a maggioranza tra  i  propri  componenti  il
presidente  ed  il  vice  presidente,  assicurando  che   non   siano
espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma  4.
Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine
dello  scrutinio,  diviene  presidente  il  componente  del  Comitato
designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti  dei  Comitati
si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 7. 
  7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta,
a richiesta del Ministro o del Segretario generale,  per  l'esame  di
questioni di carattere intersettoriale. 
  8. Le risorse umane e strumentali necessarie per  il  funzionamento
dei singoli  Comitati  sono  assicurate  dalle  competenti  Direzioni
generali. 
 
          Note all'art. 25: 
 
              -  Per  gli  articoli  16,  47,  69,  128  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  vedano  le  note
          all'art. 14.