Art. 25 Comitati tecnico-scientifici 1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti; c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee; e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura; f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1: a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa; b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari distrettuali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici; c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti; d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di cui alla lettera b). 3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1: a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore; b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali. 4. Ciascun Comitato e' composto: a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi; b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere; c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Societa' scientifiche nazionali del settore. 5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. 6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 7. 7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale. 8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.
Note all'art. 25: - Per gli articoli 16, 47, 69, 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.