ARTICOLO 25 Spese 1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; (b) le indennita' e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10; (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12; (d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13; (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9; (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione; (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.