(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 25)
 
                             ARTICOLO 25 
 
                                Spese 
 
  1. Lo Stato Richiesto sostiene  le  spese  per  l'esecuzione  della
richiesta di assistenza giudiziaria. 
  Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente: 
       (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello  Stato  Richiesto
per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; 
       (b) le indennita' e le spese di viaggio e di  soggiorno  nello
Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10; 
       (c) le spese relative all'esecuzione della  richiesta  di  cui
all'Articolo 12; 
       (d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13; 
       (e) le  spese  per  la  videoconferenza,  fatto  salvo  quanto
stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9; 
       (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; 
       (g)  le  spese   e   gli   onorari   per   la   traduzione   e
l'interpretariato e le spese di trascrizione; 
       (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 
  2. Quando l'esecuzione della richiesta  comporta  spese  di  natura
straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo  di  concordare  le
condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione  e  i
criteri di suddivisione delle spese.