Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 60 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         audizioni personali 
 
  1. All'articolo  60  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica,  dopo  le  parole  «Audizioni  personali»  sono
aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»; 
    b) al comma 1, le parole «puo'  disporre  con  decreto  motivato»
sono sostituite dalle seguenti: «puo' disporre o delegare con decreto
motivato l'individuazione e» e le parole «alla  individuazione  delle
personali responsabilita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
emersione delle personali responsabilita'». 
 
          Note all'art. 25: 
 
              - Si riporta l'articolo 60 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 60 (Audizioni personali di soggetti  informati)
          . - 1. Il pubblico ministero puo' disporre o  delegare  con
          decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti
          informati,  al  fine  di  acquisire  elementi  utili   alla
          ricostruzione dei fatti e alla  emersione  delle  personali
          responsabilita'. 
                (Omissis).».