Art. 25 
 
        Disposizioni di competenza del Ministero della salute 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il
comma  435  e'  inserito  il  seguente:  «435-bis.  Per  le  medesime
finalita' di cui al comma 435, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, le risorse relative ai  fondi  contrattuali  per  il  trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e  di  18  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  del   Finanziamento
sanitario nazionale, senza ulteriori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  fermo   restando   il   rispetto   del   limite   relativo
all'incremento della spesa di personale di cui  al  secondo  periodo,
del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.». 
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) con  un  importo  annuale  pari  ad  euro  1.000.000  per
ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui: 
      1) per il 20 per  cento  da  destinare  alle  regioni  ed  alle
province autonome sulla base di apposito riparto  da  effettuare  con
decreto del Ministro, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed  aggiornamento
per  gli  operatori   degli   stabilimenti   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 2; 
      2)  per   l'80   per   cento   da   destinare   agli   istituti
zooprofilattici sperimentali per l'attivita' di  ricerca  e  sviluppo
dei metodi alternativi.». 
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno
degli anni dal 2020 al  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole «che abbia maturato» sono  inserite  le  seguenti:  «,
alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti  maturati  al
31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono  sostituite
dalle seguenti: «negli ultimi sette».