Art. 25. Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente C.C.N.L. nonche' per lo svolgimento delle attivita' di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti. 2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalita' condivise con le aziende ed enti ove tali modalita' non siano gia' previste da specifiche disposizioni contrattuali - la pianificazione delle proprie attivita' istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attivita' di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attivita' libero professionale intramuraria. 3. Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del presente C.C.N.L. che prevedono assenze o congedi su base oraria.