((Art. 25-bis Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma 1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e' fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni. 2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operativita' dell'unita' per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. 3. La concessione del contributo di cui al comma 2 e' subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unita' di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 600 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: «600. Al fine di garantire l'avvio delle attivita' nell'unita' per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, e' autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unita' di alto isolamento. Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.».