((Art. 25-ter 
 
Valutazione   scientifica   dell'impatto   ambientale   dei   farmaci
                             veterinari 
 
  1. Al fine di procedere alla valutazione  scientifica  dell'impatto
ambientale dei  farmaci  veterinari  e  di  produrre  i  rapporti  di
valutazione relativi all'immissione in commercio dei  farmaci  stessi
nonche' al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per  la
completa tracciabilita' dei medicinali veterinari nell'intera filiera
distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un
importo pari a 3 milioni di euro annui. 
  2. All'onere di cui al comma 1,  pari  a  3  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle  Note  all'art.
          11.