((Art. 25-quater 
 
Attribuzione temporanea di personale al Ministero  della  salute  per
  l'attivita' ispettiva e di programmazione sanitaria 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 288,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto  un  Sistema  nazionale  di
verifica  e  controllo   sull'assistenza   sanitaria   (SiVeAS)   per
l'esercizio dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 4, comma  2,
della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e  all'articolo  1,  comma  172,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' per  fare  fronte  alle
esigenze della programmazione sanitaria  connesse  al  fabbisogno  di
specifiche professionalita' ad alta  specializzazione,  il  Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di
comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della  legge  n.  37
del 1989 e dell'articolo 70, comma 12,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50  unita',  con  esclusione
del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,   tecnico   e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale
di cui al primo periodo non e' computato ai  fini  della  consistenza
della dotazione organica del Ministero della salute ed  e'  assegnato
nel limite di spesa di 5.785.133 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020,   comprensivi   del   trattamento   economico   accessorio   da
corrispondere al personale in assegnazione. 
  2. Ai comandi  di  cui  al  comma  1,  ove  riferiti  al  personale
appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  3. L'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 791, e' abrogato. Al  secondo  periodo  del  comma  2
dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37,  le  parole:  «,
fino  ad  un  massimo  di  duecentocinquanta  unita',   da   reperire
prioritariamente tra i dipendenti delle unita' sanitarie locali» sono
soppresse. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede,  quanto
a   4.449.903   euro,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute,  e,  quanto  a  1.335.230  euro,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti  dall'attuazione
del comma 3.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 288 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
                «288. Presso il Ministero della salute,  al  fine  di
          verificare  che  i   finanziamenti   siano   effettivamente
          tradotti in servizi per i  cittadini,  secondo  criteri  di
          efficienza ed  appropriatezza,  e'  realizzato  un  Sistema
          nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
          (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
          supporto per l'analisi delle  disfunzioni  e  la  revisione
          organizzativa   (SAR),   di   cui   all'articolo   2    del
          decreto-legge 29  agosto  1984,  n.  528,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  ottobre  1984,  n.  733,  e
          all'articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n.  37,  ed  a
          cui sono ricondotte le attivita'  di  cui  all'articolo  1,
          comma 172, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  del
          sistema di garanzia  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
          legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  del  sistema  di
          monitoraggio configurato dall'articolo 87  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,   e   successive   modificazioni,
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche'  del
          Comitato  di  cui  all'articolo  9  della   citata   intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da emanare entro  il  31  marzo  2006,
          sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.». 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  4  della
          legge 1° febbraio 1989, n.  37  (Contenimento  della  spesa
          sanitaria), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  4  (Misure  in  materia  di   attuazione   del
          contratto di lavoro). - 1. (Omissis). 
                2. Il potere di accesso presso  le  unita'  sanitarie
          locali per le esigenze della programmazione  sanitaria,  di
          cui all'articolo 2, comma 6, del  decreto-legge  29  agosto
          1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          ottobre 1984, n. 733,  e'  integrato  con  la  potesta'  di
          effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza  sulla
          gestione delle unita' sanitarie  locali  e  sull'attuazione
          del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e'
          autorizzato  ad  avvalersi  a  questo  fine  di   personale
          comandato.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 172 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
                «172. Il potere di accesso del Ministro della  salute
          presso le aziende unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
          ospedaliere  di  cui   all'articolo   2,   comma   6,   del
          decreto-legge 29  agosto  1984,  n.  528,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  ottobre  1984,  n.  733,  e
          all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio  1989,  n.
          37, e' esteso a tutti gli Istituti di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico, anche se trasformati in  fondazioni,
          ai policlinici  universitari  e  alle  aziende  ospedaliere
          universitarie ed e' integrato con la potesta'  di  verifica
          dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed
          appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo  1,  comma  6,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
          novembre 2001, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  33   dell'8   febbraio   2002,   e
          all'articolo 54 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 12  dell'articolo
          70 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
                «Art. 70 (Norme finali). - (Omissis). 
                12. In tutti i casi, anche se previsti  da  normative
          speciali,  nei  quali  enti  pubblici  territoriali,   enti
          pubblici non economici o altre  amministrazioni  pubbliche,
          dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad  autorizzare
          la   utilizzazione   da   parte    di    altre    pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando, di fuori ruolo,  o  in  altra  analoga  posizione,
          l'amministrazione  che  utilizza  il   personale   rimborsa
          all'amministrazione di  appartenenza  l'onere  relativo  al
          trattamento  fondamentale.  La  disposizione  di   cui   al
          presente comma si applica  al  personale  comandato,  fuori
          ruolo o in analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere
          dalla completa  attuazione  del  sistema  di  finanziamento
          previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del  presente  decreto,
          accertata dall'organismo di coordinamento di  cui  all'art.
          41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento  economico
          complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
          esaurimento   del   Ministero   delle   finanze   istituito
          dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio
          1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o  in
          altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
          enti  pubblici  non  economici  o   altre   amministrazioni
          pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a  carico
          dell'amministrazione di appartenenza.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 14  dell'articolo
          17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).».