((Art. 25-quinquies 
 
Iniziative  urgenti   di   elevata   utilita'   sociale   nel   campo
  dell'edilizia  sanitaria  valutabili  dall'INAIL  nell'ambito   dei
  propri piani triennali di investimento immobiliare 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2020,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sono individuate ulteriori  iniziative  urgenti  di  elevata
utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle
individuate ai sensi dell'articolo  1,  comma  602,  della  legge  11
dicembre  2016,  n.  232,  valutabili  dall'Istituto  nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  nell'ambito
dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi  compresi
la realizzazione di un  nuovo  polo  scientifico-tecnologico  facente
capo all'Istituto  superiore  di  sanita',  per  lo  svolgimento,  in
condizioni  di  sicurezza,  delle  sue   attivita'   scientifiche   e
regolatorie,  anche  in  collaborazione  con  altre   amministrazioni
statali  ed  enti  nazionali,  regionali  e  internazionali,  e   gli
eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attivita'  degli
Istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  di  cui  al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  l'INAIL,  allo  scopo  di
definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche  conto  dello
stato di  attuazione  degli  investimenti  gia'  attivati  nel  campo
sanitario per effetto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 dicembre 2018. 
  3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto  sviluppo
delle iniziative di investimento  in  strutture  sanitarie  da  parte
dell'INAIL, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 dicembre  2018,  il  termine  per  la  rimodulazione  dei
relativi interventi e' prorogato, con  decreto  del  Ministero  della
salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio  2020,  ferma
restando la somma totale delle risorse previste dal predetto  decreto
per la regione richiedente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 602 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
                «602. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su  proposta
          del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  individuate  le
          iniziative urgenti di elevata utilita'  sociale  nel  campo
          dell'edilizia  sanitaria,  anche   con   riferimento   alle
          sinergie  tra  i  servizi  sanitari  regionali  e  l'INAIL,
          valutabili da  quest'ultimo  ente  nell'ambito  dei  propri
          piani triennali di investimento immobiliare.». 
              Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288  recante
          "Riordino della disciplina degli  Istituti  di  ricovero  e
          cura a carattere scientifico,  a  norma  dell'articolo  42,
          comma 1, della L. 16 gennaio  2003,  n.  3"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250.