Art. 25 Direzione generale Organizzazione 1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita', politiche per le pari opportunita' e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualita', la tempestivita' e l'affidabilita' dei flussi informativi relativi alle attivita' del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresi' la disponibilita', la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione; b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero; c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero; d) coordina i sistemi informativi del Ministero, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti in materia di innovazione digitale nel settore pubblico e promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione; e) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche; f) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il coordinamento del Segretario generale; h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilita' presenti nella sede centrale del Ministero; l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio stampa e il Segretario generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche; m) cura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, cura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto; n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessita' di personale degli uffici; o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane; p) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali; q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attivita' del Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le direzioni generali competenti per materia; r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre direzioni generali e i Segretariati regionali, nonche', d'intesa con il Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori. 3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.» - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05 aprile 2013 n. 80; - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 33 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 (S.O. n. 123); - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13.