Art. 25 
 
 
                  Direzione generale Organizzazione 
 
  1.  La  Direzione  generale  Organizzazione  assicura  la  gestione
efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi
comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del  personale,
di  relazioni  sindacali,  di  comunicazione  interna,  di  concorsi,
assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita',  politiche  per  le
pari opportunita' e formazione continua del personale,  gestione  del
contenzioso del lavoro, procedimenti  disciplinari,  spese  di  lite.
Cura inoltre la qualita',  la  tempestivita'  e  l'affidabilita'  dei
flussi informativi relativi alle attivita'  del  Ministero,  mediante
azioni    quali    la    standardizzazione    delle    procedure    e
l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei  flussi
documentali.   La   Direzione   generale   assicura    altresi'    la
disponibilita', la gestione, la trasmissione, la conservazione  e  la
fruibilita' dell'informazione in  modalita'  digitale  tra  tutte  le
strutture centrali e periferiche del Ministero. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) elabora, mediante piani d'azione e  progetti  coordinati,  una
strategia  unitaria  per  la   modernizzazione   dell'amministrazione
attraverso le tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,
assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione; 
    b)  provvede  ai  servizi  generali  della  sede   centrale   del
Ministero; 
    c) elabora parametri  qualitativi  e  quantitativi,  procedure  e
modelli  informatici  diretti  ad  assicurare  la   completezza,   la
trasparenza  e   il   costante   aggiornamento   delle   informazioni
riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero; 
    d) coordina i sistemi informativi del Ministero, anche attraverso
l'emanazione di raccomandazioni, linee guida,  standard,  raccolta  e
analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti in materia di
innovazione digitale nel settore pubblico e promuove il miglioramento
della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione; 
    e) cura la gestione della rete  locale  intranet  del  Ministero,
raccordandosi con le strutture centrali e periferiche; 
    f)  svolge  i  compiti  previsti  dall'articolo  17  del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    g) rappresenta il Ministero  in  organismi  e  azioni  europee  e
internazionali nel campo della digitalizzazione  e  delle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nel settore  delle  pubbliche
amministrazioni,  fermo  restando  il  coordinamento  del  Segretario
generale; 
    h) attua le direttive del Ministro in ordine alle  politiche  del
personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi  ai
direttori generali centrali e periferici  ai  fini  dell'applicazione
dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; 
    i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle
risorse umane e strumentali assegnate ai  centri  di  responsabilita'
presenti nella sede centrale del Ministero; 
    l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio stampa e  il  Segretario
generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce  i  flussi
informativi  riguardanti  l'organizzazione  e  il   personale   delle
strutture centrali e periferiche; 
    m) cura l'adempimento degli obblighi in materia  di  pubblicita',
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  di   cui   al   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  e  nel  rispetto  del  Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire  la
trasparenza  e  la  pubblicita'  dei   procedimenti   di   tutela   e
valorizzazione del patrimonio  culturale,  nonche'  per  favorire  le
attivita' di studio e di ricerca  in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici, cura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna  e  i
provvedimenti  adottati  dagli  organi  centrali  e  periferici   del
Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
cui al Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  siano  pubblicati
integralmente nel sito  internet  del  Ministero  e  in  quello,  ove
esistente, dell'organo che ha adottato l'atto; 
    n) valuta e individua le migliori soluzioni per  rispondere  alle
necessita' di personale degli uffici; 
    o) elabora e attua le politiche del personale  e  della  gestione
delle risorse umane; 
    p) individua i fabbisogni formativi del personale del  Ministero,
trasmettendoli  alla  Direzione  Educazione,   ricerca   e   istituti
culturali; 
    q) elabora proposte e cura i  rapporti  con  le  altre  pubbliche
amministrazioni  e  con  le  organizzazioni  del  terzo  settore  per
l'utilizzo di personale  nell'ambito  dell'attivita'  del  Ministero,
anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le direzioni
generali competenti per materia; 
    r) sulla  base  dei  dati  forniti  dalle  strutture  centrali  e
periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale  del
fabbisogno  di  personale,  al  dimensionamento  degli  organici  del
Ministero, sentiti le  altre  direzioni  generali  e  i  Segretariati
regionali,   nonche',   d'intesa   con   il   Segretario    generale,
all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita'  delle  medesime
tra le diverse direzioni e  uffici,  sia  centrali,  sia  periferici,
anche su proposta dei relativi direttori. 
  3. La  Direzione  generale  Organizzazione  costituisce  centro  di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed  e'  responsabile  per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 
  4. La Direzione generale Organizzazione si articola in  tre  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
              «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
          e  le  tecnologie).  -  1.  Le  pubbliche   amministrazioni
          centrali garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche
          per     la     riorganizzazione     e      digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo. A tale  fine  le
          predette   amministrazioni   individuano   un   centro   di
          competenza cui afferiscono i compiti relativi a: 
              a) coordinamento strategico dello sviluppo dei  sistemi
          informativi, in modo da assicurare anche  la  coerenza  con
          gli standard tecnici e organizzativi comuni; 
              b)  indirizzo  e  coordinamento  dello   sviluppo   dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi dell'amministrazione; 
              c)  indirizzo,  coordinamento  e   monitoraggio   della
          sicurezza informatica; 
              d)  accesso  dei  soggetti  disabili   agli   strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
              e)  analisi   della   coerenza   tra   l'organizzazione
          dell'amministrazione   e   l'utilizzo   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  al   fine   di
          migliorare la soddisfazione dell'utenza e la  qualita'  dei
          servizi nonche' di ridurre i tempi e  i  costi  dell'azione
          amministrativa; 
              f) cooperazione alla revisione  della  riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
              g)  indirizzo,  coordinamento  e   monitoraggio   della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi; 
              h)  progettazione  e  coordinamento  delle   iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
              i) promozione delle iniziative  attinenti  l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
              j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  posta  elettronica,   protocollo   informatico,   firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.» 
              - Il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05 aprile  2013  n.
          80; 
              - Il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  33  e'
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  2003
          (S.O. n. 123); 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13.