Art. 25 
 
                         Fondo garanzia PMI 
 
  1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, in favore delle piccole e  medie  imprese,  ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali
ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo  gratuito
e con priorita'  sugli  altri  interventi,  per  un  importo  massimo
garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per  gli  interventi
di garanzia diretta la  percentuale  massima  di  copertura  e'  pari
all'80  per  cento   dell'ammontare   di   ciascuna   operazione   di
finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione  la  percentuale
massima di copertura e' pari al 90 per cento  dell'importo  garantito
dal Confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di
copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano nel rispetto della  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato. 
  2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate
in aree diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione
dell'impatto  economico   eccezionale   subito   in   ragione   della
collocazione  geografica  limitrofa  alle   medesime   aree,   ovvero
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo
in aree particolari. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 36.