Art. 25
Contributo a fondo perduto
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui
al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito
testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di
presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di
cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del
testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27,
e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai
lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito
agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui
redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi
per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione
che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo
85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa
sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo
n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo
restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente
articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza
connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui
al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative,
l'Agenzia delle entrate procede alle attivita' di recupero del
contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con la
reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del
contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano
apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure
informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8,
nonche' quelle relative ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al decreto
legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro
elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente
articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al
comma 8, il contributo a fondo perduto e' corrisposto dall'Agenzia
delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con
cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di
Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle
domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo
dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da' comunicazione con
cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si
applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in
tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato
superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti
ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto
compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di
recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo,
l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli
altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario
dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi,
l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non
spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.