Art. 25 
 
                     Contributo a fondo perduto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  i  soggetti   colpiti   dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e'  riconosciuto  un  contributo  a  fondo
perduto a favore dei soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa  e  di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui
al testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  di  seguito
testo unico delle imposte sui redditi. 
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di
presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti  pubblici  di
cui all'articolo 74, ai soggetti  di  cui  all'articolo  162-bis  del
testo unico delle imposte sui redditi e  ai  contribuenti  che  hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli  27,
e 38 del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  nonche'  ai
lavoratori dipendenti e  ai  professionisti  iscritti  agli  enti  di
diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
  3. Il contributo  spetta  esclusivamente  ai  titolari  di  reddito
agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico  delle  imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte  sui
redditi, o compensi di cui all'articolo 54,  comma  1,  del  medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a  5  milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi. Il predetto  contributo  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che,  a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno  il  domicilio
fiscale o la sede operativa nel  territorio  di  comuni  colpiti  dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora  in  atto  alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
  5. L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'  determinato
applicando  una  percentuale  alla  differenza  tra  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020  e  l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 
    a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al  comma  3  non  superiori  a  quattrocentomila  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    b) quindici per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro  e  fino  a  un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'ammontare del contributo  a  fondo  perduto  e'  riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari  del  contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a  mille  euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi  dalle
persone fisiche. 
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  e  non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti  definiti  dai  precedenti  commi.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi
per la fatturazione elettronica.  L'istanza  deve  essere  presentata
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura  telematica
per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
  9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche  l'autocertificazione
che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti  di  cui  all'articolo
85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo  67  del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione  dei
tentativi  di  infiltrazioni  criminali,  con   protocollo   d'intesa
sottoscritto   tra   il   Ministero   dell'interno,   il    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Agenzia  delle  entrate   sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del  decreto  legislativo
n.  159  del  2011  anche  attraverso  procedure  semplificate  fermo
restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui  al  presente
articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in  considerazione  dell'urgenza
connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri  di  cui
al periodo  precedente  emerga  la  sussistenza  di  cause  ostative,
l'Agenzia delle  entrate  procede  alle  attivita'  di  recupero  del
contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha  rilasciato
l'autocertificazione  di  regolarita'  antimafia  e'  punito  con  la
reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del
contributo,  si  applica  l'articolo  322-ter  del   codice   penale.
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano
apposito protocollo volto a regolare la trasmissione,  con  procedure
informatizzate, dei dati e delle informazioni  di  cui  al  comma  8,
nonche' quelle  relative  ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al   decreto
legislativo n. 68 del 2001. 
  10. Le modalita' di effettuazione dell'istanza,  il  suo  contenuto
informativo, i termini di presentazione della  stessa  e  ogni  altro
elemento necessario all'attuazione delle  disposizioni  del  presente
articolo sono definiti con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate. 
  11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui  al
comma 8, il contributo a fondo perduto  e'  corrisposto  dall'Agenzia
delle entrate  mediante  accreditamento  diretto  in  conto  corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.  I  fondi  con
cui  elargire  i  contributi  sono  accreditati  sulla   contabilita'
speciale  intestata  all'Agenzia  delle  entrate  n.1778  "Fondi   di
Bilancio". L'Agenzia delle entrate  provvede  al  monitoraggio  delle
domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare  complessivo
dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da'  comunicazione  con
cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato. 
  12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si
applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il  contributo  sia  in
tutto  o  in  parte  non  spettante,  anche  a  seguito  del  mancato
superamento  della  verifica  antimafia,  l'Agenzia   delle   entrate
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle  previste  dall'articolo  13,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli  interessi  dovuti
ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  602,  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui  all'articolo  27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto
compatibili, anche quelle di  cui  all'articolo  28  del  decreto  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122.  Per  le  controversie  relative  all'atto  di
recupero  si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del   contributo,
l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e  gli
altri enti percettori cessino  l'attivita',  il  soggetto  firmatario
dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle  entrate  ai
sensi  del  comma  8  e'  tenuto  a  conservare  tutti  gli  elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In  questi  casi,
l'eventuale atto di recupero di  cui  al  comma  12  e'  emanato  nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza. 
  14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in  parte  non
spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale. 
  15. Agli oneri di cui  al  presente  articolo,  valutati  in  6.192
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.