Art. 25 
 
Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici
                 e gestione dell'identita' digitale 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  la   disciplina   in   materia   di
conservazione dei documenti informatici,  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  14-bis,  comma  2,  lettera   i),   le   parole
"conservatori di documenti informatici accreditati"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "soggetti  di  cui  all'articolo  34,  comma  1-bis,
lettera b)"; 
    b) all'articolo 29: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei
fornitori di servizi"; 
      2) al comma 1, al  primo  periodo,  le  parole  "o  di  gestore
dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse  e  il
secondo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 2, il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i  soggetti  di  cui  al
comma 1 devono possedere i  requisiti  di  cui  all'articolo  24  del
Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre  di  requisiti
di   onorabilita',   affidabilita',   tecnologici   e   organizzativi
compatibili  con  la  disciplina   europea,   nonche'   di   garanzie
assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID,  nel
rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti
in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al  comma
1 intendono svolgere."; 
      4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse; 
    c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori"  fino  a
"comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I  prestatori  di  servizi
fiduciari qualificati e i gestori di posta  elettronica  certificata,
iscritti nell'elenco di cui  all'articolo  29,  comma  6,  nonche'  i
gestori  dell'identita'  digitale  e  i  conservatori  di   documenti
informatici"; 
    d) all'articolo 32-bis,  al  comma  1,  le  parole  "conservatori
accreditati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "soggetti  di   cui
all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Le sanzioni erogate per le violazioni commesse
dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,  lettera  b),  sono
fissate  nel  minimo  in  euro  4.000,00  e  nel  massimo   in   euro
40.000,00."; 
    e)  all'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera   b),   le   parole
"accreditati come conservatori presso l'AgID" sono  sostituite  dalle
seguenti: "che possiedono i requisiti di  qualita',  di  sicurezza  e
organizzazione individuati, nel rispetto  della  disciplina  europea,
nelle Linee  guida  di  cui  all'art  71  relative  alla  formazione,
gestione e conservazione dei  documenti  informatici  nonche'  in  un
regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione
dei  documenti  informatici   emanato   da   AgID,   avuto   riguardo
all'esigenza di assicurare la conformita'  dei  documenti  conservati
agli originali nonche' la qualita' e  la  sicurezza  del  sistema  di
conservazione."; 
    f) all'articolo 44, comma 1-ter,  le  parole  "Il  sistema"  sono
sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico  di  soggetti  privati,  il
sistema". 
  2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui  al
comma 1, lettera  e),  in  materia  di  conservazione  dei  documenti
informatici si applicano le disposizioni vigenti fino  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo. 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo  le  parole
"decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le  seguenti:
"e i gestori dell'identita'  digitale  di  cui  all'articolo  64  del
medesimo decreto"; 
    b) all'articolo 30-quater, comma 2,  dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "L'accesso  a  titolo  gratuito  e'  assicurato
anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo  64  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   per   le   verifiche
propedeutiche al rilascio delle credenziali di  accesso  relative  al
sistema SPID.".