ART. 250 
              (bonifica da parte dell'amministrazione) 
 
   1.  Qualora  i  soggetti  responsabili  della  contaminazione  non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo
ovvero non siano individuabili e non provvedano ne'  il  proprietario
del  sito  ne'  altri  soggetti  interessati,  le  procedure  e   gli
interventi di cui all'articolo  242  sono  realizzati  d'ufficio  dal
comune territorialmente competente e, ove questo non provveda,  dalla
regione, secondo l'ordine di priorita' fissati  dal  piano  regionale
per la bonifica delle aree  inquinate,  avvalendosi  anche  di  altri
soggetti  pubblici  o  privati,  individuati  ad  esito  di  apposite
procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per  i
predetti interventi  le  regioni  possono  istituire  appositi  fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.