(Norme-art. 250)
                              Art. 250 
           (Disciplina delle misure cautelari, del fermo, 
                dell'arresto e delle pene accessorie) 
  1. Successivamente alla data di entrata in vigore del  codice  puo'
procedersi al fermo solo nei casi  e  alle  condizioni  previste  dal
codice. I mandati di cattura e gli ordini  e  i  mandati  di  arresto
possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati  negli
articoli 273, 274 e 280 del codice. 
  2. I provvedimenti sulla liberta' personale disposti  anteriormente
alla data di entrata in  vigore  del  codice  sono  revocati  se  non
ricorrono i  presupposti  indicati  nell'ultima  parte  del  comma  1
ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di  convalida
dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a  reati
per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza. 
  3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2  sono  stati  emessi
esclusivamente al fine di  evitare  il  pericolo  per  l'acquisizione
della prova, il termine previsto dall'articolo  292  lettera  d)  del
codice e' fissato su richiesta di  parte  ovvero  di  ufficio  se  il
provvedimento non e' stato ancora eseguito. Competente a  fissare  il
suddetto  termine  e'  il  giudice   che   procede   o,   nel   corso
dell'istruzione sommaria, il  giudice  istruttore  su  richiesta  del
pubblico ministero o del pretore. 
  4. Alla data di entrata in vigore  del  codice  cessa  l'esecuzione
delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato
nel comma 3  puo'  disporre  in  sostituzione  di  esse,  qualora  ne
ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III
del titolo I del libro IV del codice.