ART. 251
           (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)

   1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la
protezione   dell'ambiente   e   per   i   servizi   tecnici  (APAT),
predispongono   l'anagrafe   dei  siti  oggetto  di  procedimento  di
bonifica, la quale deve contenere:
    a)  l'elenco  dei  siti  sottoposti  ad  intervento di bonifica e
ripristino  ambientale  nonche'  degli interventi realizzati nei siti
medesimi;
    b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
    c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso
di  inadempienza  dei  soggetti  obbligati,  ai  fini dell'esecuzione
d'ufficio,   fermo  restando  l'affidamento  delle  opere  necessarie
mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo
242.
   2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga
accertato  il  superamento  delle  concentrazioni  di  rischio,  tale
situazione   viene   riportata   dal   certificato   di  destinazione
urbanistica,  nonche'  dalla  cartografia  e  dalle norme tecniche di
attuazione  dello  strumento  urbanistico generale del comune e viene
comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
   3.  Per  garantire  l'efficacia della raccolta e del trasferimento
dei   dati   e   delle  informazioni,  l'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente   e   per   i  servizi  tecnici  (APAT)  definisce,  in
collaborazione   con  le  regioni  e  le  agenzie  regionali  per  la
protezione  dell'ambiente,  i  contenuti  e  la  struttura  dei  dati
essenziali   dell'anagrafe,   nonche'   le   modalita'   della   loro
trasposizione  in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema
informativo nazionale dell'ambiente (SINA).