Art. 251.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, l'esposizione dei
lavoratori  alla  polvere  proveniente  dall'amianto  o dai materiali
contenenti  amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo
e,  in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo
254, in particolare mediante le seguenti misure:
    a)  il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
alla  polvere  proveniente  dall'amianto  o  da  materiali contenenti
amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
    b)  i  lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di
protezione  individuale  (DPI)  delle vie respiratorie con fattore di
protezione   operativo   adeguato   alla  concentrazione  di  amianto
nell'aria  e  tale  da  garantire  all'utilizzatore  in ogni caso che
l'aria  filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un
decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
    c)  l'utilizzo  dei  DPI  deve  essere intervallato da periodo di
riposo  adeguati  all'impegno  fisico richiesto dal lavoro, l'accesso
alle  aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
    d)  per  la  protezione  dei  lavoratori addetti alle lavorazioni
previste  dall'articolo  249,  comma 3, si applica quanto previsto al
comma 1, lettera b), del presente articolo;
    e)  i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da
evitare  di  produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile,
da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
    f)   tutti   i  locali  e  le  attrezzature  per  il  trattamento
dell'amianto  devono  poter  essere  sottoposti  a regolare pulizia e
manutenzione;
    g)  l'amianto  o  i materiali che rilasciano polvere di amianto o
che  contengono  amianto  devono  essere  stoccati  e  trasportati in
appositi imballaggi chiusi;
    h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro
il  piu'  presto  possibile  in  appropriati imballaggi chiusi su cui
sara'  apposta  un'etichettatura  indicante  che  contengono amianto.
Detti  rifiuti  devono essere successivamente trattati in conformita'
alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.